03/02/2022 – Corte dei Conti Puglia, del. 16/2021 – Incentivi funzioni tecniche

Il presidente di una provincia ha richiesto un parere in materia di incentivi tecnici, ex art. 113 d. lg. 50/2016.

La richiesta di parere si articola, nel caso di specie, su tre punti:

  • quali sono le voci rientranti nella nozione di trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, da considerare ai fini della corretta individuazione per la successiva erogazione;
  • quale principio, di cassa o competenza, rileva ai fini dell’erogazione;
  • possibilità di adottare regolamento ex post, con efficacia retroattiva.

La Corte dei conti, sez. controllo Puglia, nella deliberazione 16/2022, depositata in data 12 gennaio 2022, ha ritenuto parzialmente inammissibile il primo quesito, in quanto, ricordano i magistrati contabili, la nozione di trattamento accessorio, così come diposto dall’art. 45, co. 1, d.lgs. 165/2001, è definito dai contratti collettivi, materia non rientrante nell’ambito di competenza della Sezione regionale, e rimanda, invece, in via esclusiva, all’ARAN, in quanto “organo deputato a fornire l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi”, così come dispone l’art. 46, d.lg. 165/2001.

Quanto il secondo quesito, i magistrati contabili, come ricordato anche da precedenti interventi di altre sezioni regionali, (Sez. controllo Abruzzo, del. 280/2021), il diritto all’incentivo matura nell’anno in cui viene svolta l’attività, anche se l’incentivo viene erogato nell’anno successivo, tenendo, pertanto, conto del principio di competenza e non di cassa.

Da ultimo, i magistrati contabili, soffermandosi sul terzo quesito avanzato, richiamano e ribadiscono il principio esposto nel recente intervento della Sezione delle Autonomie, del. 16/2021, per cui nel caso di omessa adozione, da parte dell’amministrazione locale, del regolamento in materia di incentivi tecnici, questo potrà essere adotatto ex post, trovando, tuttavia applicazione “la normativa vigente al momento in cui prendeva avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità dello ius superveniens”, e a condizione che le somme riferite agli incentivi da erogare siano state accantonate in bilancio e si riferiscano a “lavori banditi in vigenza della normativa al tempo esistente”.

 

Leggi la delibera

CC 16 – 2022 Puglia

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto