03/02/2018 – Revoca illegittima di autorizzazione al commercio e risarcimento del danno

Revoca illegittima di autorizzazione al commercio e risarcimento del danno

di Marilisa Bombi – Giornalista, consulente autonomie locali

 

Negare al commerciante su area pubblica l’autorizzazione alla installazione della propria postazione di vendita di libri su area pubblica, dopo un lungo periodo di precedenti autorizzazioni e dopo l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza configura atto illegittimo, se la decisione non è adeguatamente motivata. Con la conseguenza che il danno subito va adeguatamente risarcito, sotto i diversi parametri previsti dall’ordinamento, in presenza di una responsabilità di tipo aquiliano della P.A. per la lesione dell’interesse legittimo dell’interessato. Nel caso specifico il comportamento dell’Ente, lesivo dell’interesse legittimo di tipo pretensivo del commerciante, non è stato ritenuto solo ingiusto e causativo di un danno, ma anche rimproverabile all’Amministrazione quale frutto di una condotta colposa. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), con la sentenza n. 788 depositata il 22 gennaio 2018.

In sostanza, precisa la sentenza, l’assenza di ragioni di interesse pubblico, non denotate negli atti annullati, né desumibili comunque dal giudizio, si è tradotta in una carenza sostanziale e non solo formale dell’elemento essenziale degli atti, ovvero nell’assenza di una ragione effettiva che fosse ostativa all’avvio consueto dell’attività del ricorrente per la stagione considerata, con il che è stato ritenuto che il diniego o l’impedimento comunque frapposto dall’Autorità all’accesso al bene pubblico dalla cui utilizzazione dipendeva interamente l’attività economica del ricorrente è stato ingiusto, oltre che illegittimo. A tale proposito, il Giudice amministrativo ha chiarito che quando la P.A. è titolare di un potere discrezionale il suo esercizio va condotto in maniera proporzionata e coerente con i diversi interessi contrapposti e con le ragioni di interesse generale che determinano l’ufficio all’adozione di uno specifico provvedimento. In questo senso, il tradizionale requisito sostanziale della motivazione del provvedimento persegue lo scopo di rendere trasparente l’azione amministrativa e consentire il controllo e la verifica di coerenza tra la misura disposta ed i suoi antefatti o presupposti di fatto e di diritto variamente costituiti dall’ufficio agente a fondamento della propria decisione.

Nel caso specifico, nessuna ragione sostanziale (espressa o comunque evincibile dall’assetto di interessi) ha giustificato il diniego opposto all’istanza, nel senso che l’attività provvedimentale della PA è stata del tutto ingiustificata ed ha costituito, come tale, un comportamento impeditivo dell’attività del ricorrente, che, sul piano eziologico, – a giudizio del tribunale – rappresenta una condotta causativa di un danno ingiusto, costituito dalla perdita della possibilità di guadagno correlata all’esercizio della vendita dei prodotti librari. Con la conseguenza che non rappresentando la fattispecie considerata particolari complessità di tipo fattuale o di disciplina, (né, del resto, sono state invocate esimenti o scusanti da parte dell’Ente che non si è nemmeno costituito) l’adozione degli atti impeditivi illegittimi è stata ritenuta dal Giudice frutto di negligenza.

T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 22 gennaio 2018, n. 788

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