02/12/2016 – Rimborso spese viaggio per segretari comunali relative al percorso dall’abitazione al Comune non capoconvenzione.

Rimborso spese viaggio per segretari comunali relative al percorso dall’abitazione al Comune non capoconvenzione.

La delibera n. 221 del 3 novembre 2016 della Corte dei Conti per l’Abruzzo è stata variamente e più volte commentata con conclusioni spesso divergenti.

In detta delibera n. 221/2016 della Corte dei Conti per l’Abruzzo è testualmente scritto

“Al riguardo, appare utile richiamare le linee interpretative fornite dalla Ragioneria generale (cfr. nota del 21/4/2011, prot. 54055) le quali, con il chiaro intento di garantire obiettivi di risparmio di spesa, fissano le condivisibili indicazioni di seguito riportate:

1) deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI; reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;

2) nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;

3) il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.”

“Con riferimento al criterio di cui al punto 3), appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Sezione giurisdizione per l’Emilia-Romagna n. 103/2015) ferma nel ribadire che il rimborso legittimamente attribuibile riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale, escludendo invece le tratte residenza-comune capofila e viceversa. Sempre secondo la citata pronuncia, qualora, per motivi di convenienza e per esigenze personali, il segretario comunale in convenzione decida, partendo dalla propria residenza, di recarsi “prima in un Comune non capofila della convenzione […] saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal comune capofila al Comune non capofila”.

Come leggere correttamente l’ultimo periodo di detta deliberazione in cui si parla dei viaggi che si effettuano partendo dalla propria residenza verso il Comune non capofila?

Secondo alcuni detto ultimo periodo non avrebbe, di fatto, alcun rilievo in quanto sono comunque ammessi solo i rimborsi per i viaggi tra i comuni convenzionati (dal comune capofila al comune non capofila e viceversa).

Se ciò fosse vero (rimborsi solo per i viaggi tra i comuni convenzionati) ci sarebbe da chiedersi

-per quale ragione sia stato scritto l’ultimo periodo visto che era chiarissimo nel testo precedente che sono ammessi soli i rimborsi per i viaggi tra i comuni convenzionati?

-per quale ragione trattare dei viaggi dalla abitazione al comune non capofila se gli stessi non sono una “eccezione” rispetto alla chiarissima “regola” (i rimborsi solo per i viaggi tra i comuni convenzionati)?

-per quale ragione si scrive “in positivo” prevedendo che nel caso di viaggi dalla propria residenza al comune non capofila “… saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal comune capofila al Comune non capofila”?

Per valutare meglio è utile ricordare la nota AGES 29855 del 21.04.2006 cui fanno riferimento, direttamente o indirettamente, tanto la delibera n. 221 del 3 novembre 2016 della Corte dei Conti per l’Abruzzo tanto la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizione per l’Emilia-Romagna n. 103/2015.

Detta nota AGES si conclude come segue

“E’ necessario considerare l’ipotesi in cui il segretario organizzi la propria attività lavorativa in maniera tale da raggiungere, in via primaria, un comune diverso da quello capofila della convenzione per motivi di convenienza e per esigenze personali, con la conseguenza che, in siffatto caso, si può giustificare la risoluzione che prevede il rimborso delle spese di viaggio.”

Prima della conclusione di cui sopra in detta nota AGES 29855 del 21.04.2006 si legge:

“… partendo dal presupposto che tutte le sedi riunite in convenzione sono sedi di servizio, per ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, si ritiene estensibile il rimborso delle spese di viaggio anche al segretario che, per motivi di organizzazione della propria attività amministrativa, ritenga di raggiungere in via diretta un altro comune diverso da quello capofila

“… ai sensi di una interpretazione letterale dell’art.45, secondo comma, del CCNL di categoria, l’uso dell’espressione “accesso alle diverse sedi” deve essere correttamente inteso con accezione generalizzata per tutte le sedi diverse da quella del Comune principale, senza riferimento al punto di partenza

“Alla luce di una disamina completa dell’argomento, si ritiene che una valutazione dell’inquadramento normativo estremamente rigida nel non riconoscere … il rimborso delle spese di viaggio al segretario che, partendo direttamente dalla propria abitazione … intenda raggiungere una sede diversa da quella del Comune capofila, non sia ossequiosa dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa …

Particolarmente significativo appare il richiamo al fatto che “tutte le sedi riunite in convenzione sono sedi di servizio” e l’inciso “raggiungere in via diretta”.

Pare che per AGES il segretario comunale in convenzione dovrebbe teoricamente raggiungere prima il comune capofila e poi dalla sede del comune capofila raggiungere il comune non capofila.

Da tale presupposto nasce la valutazione AGES secondo cui “… non riconoscere … il rimborso delle spese di viaggio al segretario che, partendo direttamente dalla propria abitazione … intenda raggiungere una sede diversa da quella del Comune capofila, non sia ossequiosa dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa …”.

Sembra, dunque, potersi affermare che secondo AGES “… ferma restando l’esclusione del rimborso nell’ipotesi dello spostamento dalla propria abitazione al comune capofila e viceversa, al pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall’ultimo comune il proprio domicilio”, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio al segretario che, partendo direttamente dalla propria abitazione, intenda raggiungere una sede diversa da quella del Comune capofila, sia OSSEQUIOSO dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa “… con la conseguenza che, in siffatto caso, si può giustificare la risoluzione che prevede il rimborso delle spese di viaggio”.

A questo punto, ritornando alla deliberazione n. 221 del 3 novembre 2016 della Corte dei Conti per l’Abruzzo e ritenendo che sia dovuto il rimborso spese per i viaggi dalla residenza al comune non capofila, rimane da chiedersi cosa si intenda quando si scrive che “… saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal comune capofila al Comune non capofila”.

Sembrerebbe plausibile che si voglia affermare che se la sede non capofila dista km 25 dall’abitazione e km 13 dalla sede capofila si avrà diritto al rimborso solo per km 13 (pari al percorso tra i comuni convenzionati, a prescindere dai km effettivamente percorsi).

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Dunque, partendo dal testo della nota AGES 29855 del 21.04.2006 e tenuto conto tanto la delibera n. 221 del 3 novembre 2016 della Corte dei Conti per l’Abruzzo tanto la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizione per l’Emilia-Romagna n. 103/2015, sembrerebbe potersi sintetizzare come segue:

1-non è mai dovuto il rimborso nell’ipotesi dello spostamento dalla propria abitazione al comune capofila e viceversa;

2-è sempre dovuto il rimborso nell’ipotesi dello spostamento fra i comuni convenzionati;

3-è dovuto il rimborso per lo spostamento dalla abitazione al comune non capofila calcolato non sul tragitto dall’abitazione al comune non capofila ma sul tragitto dal comune capofila al comune non capofila;

4-non è dovuto il rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall’ultimo comune (sia esso capofila o non capofila) all’abitazione.

Due questioni rimarrebbero, comunque, irrisolte:

-se si riconosce il rimborso (seppure conteggiato con riferimento alla distanza tra i comuni convenzionati) dall’abitazione al comune capofila perché non sarebbe riconoscibile il rimborso nel caso contrario per raggiungere dall’ultimo comune all’abitazione?

-nel caso in cui la distanza tra abitazione e comune non capofila (es. 10 km) fosse inferiore rispetto a quella tra comune capofila e comune non capofila (es. km 15), per quale ragione si dovrebbe avere diritto al rimborso per i 15 Km e non i 10 Km effettivamente percorsi?

01.12.2016

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