02/11/2022 – Rifiuti inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale – cessazione qualifica

RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E DI ORIGINE MINERALE – CESSAZIONE QUALIFICA

In G.U. n. 246 del 20 ottobre 2022 è pubblicato il Decreto 27 settembre 2022, n. 152 del Ministero della transizione ecologica: Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’art.2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art.184-ter del decreto legislativo 152/2006 (TU Ambiente).

In conformità a quanto previsto dall’art.184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo TU Ambiente.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

Scopi specifici di utilizzabilità

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

In conformità a quanto previsto dagli artt.184 comma 5, 188 comma 4 e 193 del d.lgs. 152/2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonchè della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del dpr 445/200, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed è inviata con una delle modalità di cui all’articolo 65 del CAD  all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione.

Aggiornamento e periodo transitorio

Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al regolamento, il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.216 del decreto legislativo 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/2006.

Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998:  i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonchè i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2. 2.

Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento nonchè quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

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