02/10/2020 – Progressioni orizzontali. Art. 32, comma 5, del CCRL 15 ottobre 2018.

Progressioni orizzontali. Art. 32, comma 5, del CCRL 15 ottobre 2018.

 

Oggetto
Progressioni orizzontali. Art. 32, comma 5, del CCRL 15 ottobre 2018.
Massima
L’art. 32, comma 5, del CCRL del 15 ottobre 2018 introduce una specifica norma di salvaguardia. In particolare, qualora in sede di prima applicazione della disciplina introdotta dalla medesima clausola contrattuale (Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa), le risorse stabili necessarie alla copertura degli oneri relativi a progressioni economiche già attribuite al 31 dicembre 2017 risultassero superiori alle risorse disponibili per tale finalità, l’ente locale utilizza una quota delle risorse variabili disponibili, da recuperare successivamente a valere sulle risorse stabili che si rendessero, di volta in volta, disponibili a seguito di cessazioni, a qualsiasi titolo, dal servizio.
Funzionario istruttore
MARIA SAICOVICH

maria.saicovich@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
Testo completo del parere
Il Comune riferisce di aver previsto l’assegnazione di alcune progressioni economiche nel contratto decentrato integrativo per l’anno 2017 e precisa, a tal proposito, che con determinazione assunta dal titolare di p.o. del servizio personale in data 28 dicembre 2018, si è “data attuazione ad alcune progressioni economiche”. Tale determina risulta essere l’unico atto adottato dall’Ente per l’assegnazione delle progressioni in argomento. Premesso un tanto, l’Amministrazione, richiamato l’art. 32, comma 5, del CCRL del 15 ottobre 2018, chiede se sia possibile considerare la determinazione adottata quale atto riconducibile alla fattispecie di prima applicazione contemplata nella citata norma contrattuale.

Com’è noto, l’articolo 32 del CCRL richiamato ha innovato le modalità di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, introducendo un nuovo metodo di alimentazione del medesimo e disapplicando, di conseguenza, le disposizioni precedentemente contenute all’art. 20 del CCRL del 1° agosto 2002 e all’art. 73 del CCRL del 7 dicembre 2006[1].

In particolare, il comma 1 dell’art. 32 in esame stabilisce che, a decorrere dal 1°gennaio 2018, e a valere dalla medesima decorrenza, in ciascun Ente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale è costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie.

Il successivo comma 4 stabilisce che, a partire dalla medesima decorrenza (1° gennaio 2018), all’importo del Fondo, come determinato in applicazione dei criteri indicati al comma 1 dello stesso art. 32, sono imputati, nella loro interezza, anche gli oneri relativi alle progressioni economiche già attribuite al 31 dicembre 2017 nonché a quelle che potranno essere attribuite per le annualità 2016 e 2017 in relazione al disposto di cui all’articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 4/2018[2].

Il comma 5 dell’art. 32 del CCRL del 15 ottobre 2018 introduce altresì una specifica norma di salvaguardia. Nello specifico, qualora in sede di prima applicazione della disciplina introdotta dalla medesima clausola contrattuale, le risorse stabili necessarie alla copertura degli oneri relativi a progressioni economiche già attribuite al 31 dicembre 2017 (e quelle che potranno essere attribuite per le annualità 2016 e 2017 in relazione al disposto di cui al richiamato art. 27, comma 3, della l.r. n. 4/2018) risultassero superiori alle risorse disponibili per tale finalità, secondo la suddetta disciplina, l’ente locale avrebbe la possibilità di utilizzare una quota delle risorse variabili disponibili, da recuperare successivamente a valere sulle risorse stabili che si rendessero, di volta in volta, disponibili a seguito di cessazioni, a qualsiasi titolo, dal servizio. In tal caso è prevista – come conseguenza – l’impossibilità di attribuire nuove progressioni economiche nelle more del completo riequilibrio delle indicate risorse.

È da evidenziare che le clausole contrattuali contemplate ai commi 4 e 5 dell’art. 32 di cui si discute fanno comunque espresso rinvio a “oneri relativi alle progressioni economiche già attribuite al 31 dicembre 2017”, a seguito quindi di procedure conclusesi prima della decorrenza stabilita dal contratto per la nuova disciplina (1° gennaio 2018).

Come già esplicitato nel parere prot. n. 26535 del 29 novembre 2019 reso dal Servizio funzione pubblica, risulta che l’Ente richiedente ha sottoscritto il contratto decentrato integrativo per il riconoscimento di nuove progressioni orizzontali per l’anno 2017 in data 10 aprile 2018. Inoltre, dalla disamina della determinazione del titolare di P.O. assunta in data 28 dicembre 2018, acquisita agli atti, si evince che l’Ente ha disposto una progressione economica, all’interno della categoria B, con decorrenza 1° gennaio 2018.

Pertanto, dagli elementi forniti emerge che l’operato dell’Amministrazione non può essere ricondotto alla fattispecie contemplata dall’art. 32, comma 5 del CCRL del 15 ottobre 2018, non trovando riscontro, nella documentazione relativa, a progressioni economiche già attribuite al 31 dicembre 2017.

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[1] Cfr. FAQ CCRL 15/10/2018, consultabili sul sito della Regione FVG – Comparto unico e contrattazione.

[2] Si tratta del processo di ricollocazione del personale a seguito del superamento delle Province, attuato con la l.r. 26/2014 e del mantenimento, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, limitatamente alle amministrazioni interessate dai trasferimenti del predetto personale, della possibilità di effettuare procedure di progressioni economiche, nel rispetto e nei limiti delle risorse stabili a tale fine destinate nei rispettivi fondi.

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