02/09/2020 – La giurisprudenza amministrativa sul carattere di inedificabilità di nuovi edifici in presenza di vincolo cimiteriale ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934.

La giurisprudenza amministrativa sul carattere di inedificabilità di nuovi edifici in presenza di vincolo cimiteriale ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
 
 
È noto il carattere assoluto ed inderogabile del divieto di edificare nuovi edifici, ivi sancito, testimoniato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, per la quale cfr., da ultimo, ex multis, T. A. R. Toscana, Sez. III, 30/04/2020, n. 527: “Il vincolo teso al rispetto della fascia cimiteriale imposto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, avente carattere assoluto, determina una situazione di inedificabilità ex lege che non consente l’allocazione di edifici o costruzioni di alcun genere all’interno della fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest’ultima presiede e che vanno dalle esigenze di natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, al mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale”; nonché Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2020, n. 2670: “La normativa di cui all’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, che vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri, è di stretta interpretazione con la conseguenza che la stessa può essere derogata solo in presenza di un pubblico interesse”; e T. A. R. Lazio – Roma, Sez. III, 26/09/2019, n. 11339: “In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei duecento metri previsti dall’art. 338 del d. l. 27 luglio 1934 n. 1265, così come modificato dall’art. 28 della l. n. 166/2002, si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della pecuniarie sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale”.
La natura assoluta del vincolo de quo si ricava anche dalla considerazione, secondo cui: “La situazione di inedificabilità, conseguente alla sussistenza di un vincolo, può essere rimossa solo in ipotesi eccezionali e, comunque, solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate dal comma 5 dell’art. 338 r. d. n. 1265 del 1934” (T. A.R. Toscana, Sez. III, 8/07/2019, n. 1045), secondo cui (come sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. b), della l. 1° agosto 2002, n. 166: “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.

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