02/09/2020 – Decreto Agosto: le principali novità in materia di lavoro

Decreto Agosto: le principali novità in materia di lavoro
Pubblicato il 1 settembre 2020

 
E’ stato pubblicato in G.U.  il cd. “decreto agosto” d.l. n. 104/2020, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” in vigore dal 15 agosto 2020.
Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge in materia di lavoro.
L’art. 8, concernente “Disposizioni in materia di proroga e o rinnovo dei contratti a termine”, dispone le seguenti modifiche all’art. 93 del d.l. 34/2020:
– sostituzione del comma 1 che viene così riscritto: “In  conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre 2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.81”;
– il comma 1 bis viene abrogato.
L’art 14, concernente la “proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi  e individuali per giustificato motivo oggettivo”, ha disposto che:
  • Ai datori di lavoro che non abbiano  integralmente  fruito  dei trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero  dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di  cui  agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano altresì sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • Alle medesime condizioni di cui sopra, resta, altresì, preclusa  al datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo  7 della medesima legge;
  • le preclusioni e le sospensioni sopra citate non  si applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva dell’attività dell’impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  più rappresentative  a  livello   nazionale,   di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori  è comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all’articolo  1  del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
  • sono  altresì  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio  provvisorio  dell’impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio  provvisorio  sia disposto per  uno  specifico  ramo  dell’azienda,  sono  esclusi  dal divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello stesso;
  • il datore  di  lavoro  che,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del  contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo  3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga  alle  previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo  il  recesso  purché  contestualmente  faccia richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale,  di  cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intenderà ripristinato senza  soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.
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