02/09/2019 – Danni da esondazione: abuso edilizio esclude responsabilità della Pa

Danni da esondazione: abuso edilizio esclude responsabilità della Pa

Cade il nesso causale tra bene in custodia della Pa e danno subito dal privato (Cass. civ., ordinanza n. 20312/2019)
Di Maria Elena Bagnato – Professionista – Avvocato
Pubblicato il 30/08/2019
L’esistenza di un’irregolarità costruttiva ridetermina l’effetto del nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione ed il danno da risarcire.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, nell’ordinanza n. 20312/19, depositata il 26 luglio scorso (testo in calce).
Sommario
Fatto
La pronuncia in commento trae origine da una controversia avente ad oggetto la responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, la Corte territoriale aveva condannato un Comune a risarcire i danni patrimoniali subìti rispettivamente dal conduttore e dal proprietario di due immobili danneggiati a causa di un’esondazione di acqua e fango proveniente dalla strada comunale, provocata da una falla presente nelle tubazioni comunali di raccolta dell’acqua piovana.
Avverso tale sentenza, l’Ente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi sollevati, che la Corte di merito avrebbe errato non solo nel riconoscere la responsabilità del Comune per l’occorso, ma nel ravvisare un danno risarcibile, considerata la natura abusiva, sotto il profilo edilizio, dei beni immobili danneggiati, riconducibile al proprietario danneggiato. In particolare, evidenziava che quest’ultimo, aveva ampliato l’immobile irregolarmente, ma i giudici d’appello non avevano tenuto conto della natura totalmente abusiva di tali parti dell’immobile costruite in ampliamento, che sono risultate le uniche ad essere investite dall’ondata di fango ed acqua meteorica proveniente dalla strada comunale, circostanza che avrebbe escluso il diritto a ottenere ristoro del danno in favore di chi ha commesso gli abusi edilizi.
 
Sentenza
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo.
La Corte di merito, aveva riconosciuto la responsabilità del Comune per omessa custodia ex art. 2051 c.c., determinata dalla condotta negligente nella manutenzione dei condotti fognari della strada; aveva inoltre precisato che l’abuso edilizio del privato non aveva inciso su tutto l’immobile del proprietario ma solo sull’ampliamento privo del permesso a costruire, dando rilievo non solo agli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., ma anche al principio del neminem laedere che impone alla P.A. l’obbligo di adottare, nella costruzione e nella manutenzione delle pubbliche vie, gli accorgimenti e i ripari necessari per impedire di arrecare un danno ingiusto.
La Cassazione ha ritenuto non soddisfacente il ragionamento effettuato della Corte territoriale nel decidere il caso in esame.
La pretesa risarcitoria relativa al danneggiamento di un bene immobile, va commisurata all’impatto che ha avuto, nella causazione del danno, la condotta colposa del danneggiato, ex art. 1227 c.c., comma 1: a tal riguardo, il giudici di merito ha considerato tale comportamento solo in proporzione ai vizi costruttivi rilevati negli immobili danneggiati.
Altro aspetto, non adeguatamente considerato, riguarda l’esistenza di un’insanabile irregolarità edificatoria che interferisce sul diritto dei danneggiati ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o il risarcimento per equivalente. Dunque, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., in rapporto all’art. 2051 c.c., implicante un’analisi del nesso di causalità tra fatto ed evento, comporta un’indagine delle singole condotte colpose e della loro incidenza sul piano causale. Tale verifica è discrezionale, per cui, il giudice di legittimità dovrà valutare se essa sia stata fatta, con motivi logici e congruenti, in adesione alla fattispecie da esaminare. La presenza di una irregolarità costruttiva interferisce sul piano causale, e ciò deve essere adeguatamente considerata dal giudice di merito.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che il diritto al risarcimento del danno causato da un fatto illecito altrui non può determinare un arricchimento ingiustificato per chi, costruendo un immobile in modo irregolare, non deve aggravare le responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei terzi che entrino in contatto con la cosa in sua custodia.
Dunque il difetto di concessione edilizia del bene danneggiato, diminuisce, se non a cancellare, il diritto del proprietario del bene ad essere risarcito per equivalente del danno sofferto, poiché la costruzione abusiva non esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico tra l’amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione, in spregio delle regole tecniche e dell’arte e delle norme edilizie, ma incide sulla risarcibilità del danno, se l’abuso avesse aggravato la posizione di garanzia cui è tenuta la Pubblica Amministrazione nella custodia dei propri beni. Pertanto, tale circostanza è in grado di recidere, ex art. 1227 c.c., comma 1, il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione ed il danno subito dal privato, possessore del bene abusivamente costruito, azzerando la responsabilità ex art. 2051 c.c., della pubblica amministrazione.
Per tali motivi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto