02/08/2018 – Alla Sezione Autonomie il tema dell’applicazione del tetto di spesa per il salario accessorio agli aumenti contrattuali previsti dal CCLN Funzioni locali del 21 maggio 2018

Alla Sezione Autonomie il tema dell’applicazione del tetto di spesa per il salario accessorio agli aumenti contrattuali previsti dal CCLN Funzioni locali del 21 maggio 2018

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 2/8/2018)

“La Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 221/2018 conferma che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u).

In merito, invece agli incrementi previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, ritenendo motivatamente di confermare il proprio precedente orientamento in ordine alla non soggezione di tali incrementi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 6 comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, la seguente questione: “se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Alla sezione Autonomie il compito di fare chiarezza su tale contrasto interpretativo.”

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