02/05/2019 – Scatta il reato per mancata bonifica anche in assenza del progetto

Scatta il reato per mancata bonifica anche in assenza del progetto

di Paola Rossi

QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 17813/2019

L’omessa bonifica non può giustificarsi con la mancanza dello specifico progetto o per l’assenza di fondi da parte del consorzio intercomunale. Come spiega la Cassazione con la sentenza n. 17813 depositata ieri, l’attività di ripristino di luoghi inquinati è attività prioritaria rispetto a qualsiasi mission dell’ente responsabile del sito. In particolare se tale ente è gestore di una discarica di rifiuti. I giudici rispediscono al mittente anche l’argomento difensivo secondo cui non scatterebbe il reato previsto dal testo unico dell’ambiente (articolo 257) per la mancata adozione del piano di bonifica, ma solo quando questo sia stato adottato e poi non eseguito. Come giustamente fa notare la Cassazione sarebbe una piena violazione del principio di ragionevolezza affermare che il reato sussiste se il responsabile si è adoperato per l’adozione del piano di caratterizzazione del danno ambientale e del progetto esecutivo di bonifica senza poi procedervi mentre sarebbe “innocente” chi non adotta tali atti prodromici in quanto non può violarli.

L’indirizzo prescelto 

La Cassazione – districandosi tra i diversi e complessi orientamenti che riporta in sentenza – aderisce all’interpretazione che ravvisa il reato come permanente – a partire dalla rilevazione del danno – e che definisce la bonifica come attività riparatoria che fa venir meno le conseguenze penali. Ciò indica che il Legislatore ha messo al punto più alto di queste fattispecie la tutela del diritto costituzionale alla salute, che quando ripristinato esclude appunto la sussistenza del reato: spingendo di fatto verso una condotta riparatoria che può essere realizzata fino all’adozione della sentenza di condanna. Ma l’attività riparatoria, rilevante come esimente per la persona fisica responsabile di un ente, non è solo quella della concreta bonifica, ma ricomprende anche tutte quelle che la rendono possibile. È quindi rilevante, come nel caso in esame, che il presidente del consorzio proceda a segnalare alla Regione e alle Province coinvolte la situazione dannosa e sottoporre il progetto di bonifica, anche per l’eventuale erogazione di risorse. Non poteva quindi considerare illegittima la condanna il presidente del consorzio che non aveva dato impulso non solo all’adozione del progetto di bonifica, ma anche delle rilevazioni delle soglie di rischio e contaminazione e del piano di caratterizzazione. Dal canto suo la persona giuridica non potrà sottrarsi alle negative conseguenze economiche della violazione del principio di “chi inquina paga”.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto