02/05/2019 – Forniture di servizi inferiori a Euro 40.000 tramite MePA – cooperative sociali – possibilità di escluderle

Forniture di servizi inferiori a Euro 40.000 tramite MePA – cooperative sociali – possibilità di escluderle

 
Questo Ente affida forniture di servizi di funzionamento standardizzati, inferiori a Euro 40.000, lanciando tramite MePA più trattative dirette per la stessa fornitura, al fine di acquisire più preventivi utili per verificare la congruità. Spesso chiedono di presentare preventivo cooperative sociali che il più delle volte offrono il prezzo più basso, probabilmente perché beneficiano di regimi agevolati. E’ possibile, rotazione a parte, escludere la partecipazione di questi soggetti a tutela della concorrenza?
a cura di Gare & Appalti Consulting
 
Al fine di rispondere puntualmente al quesito posto giova svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine alla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto.
In primo luogo va ricordato che in materia di appalti pubblici, sulla base del combinato disposto degli articoli 30 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice appalti), vigono i principi cosiddetti del favor partecipationis e della par condicio tra i vari operatori economici, che impongono che concretamente le Stazioni appaltanti diano luogo all’effettiva parità tra gli operatori economici che partecipano ad una procedura ad evidenza pubblica (sul punto in Giurisprudenza, ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 gennaio 2019, n. 605).
In secondo luogo preme rilevare che la recente riforma del Codice Appalti (D.L. 18 aprile 219, n. 32, c.d. “decreto sblocca cantieri”) ha mantenuto invariato il criterio di aggiudicazione per i servizi standardizzati, vale a dire il criterio del minor prezzo.
In terzo luogo si evidenzia che il Codice appalti, laddove ha previsto la facoltà per la stazione appaltante di riservare a determinate categorie di operatori economici alcuni tipi di appalti, lo ha fatto in modo tassativo. Ed è proprio il caso delle cooperative sociali per l’affidamento di appalti dei servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX (art. 143).
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, se l’appalto non rientra nelle fattispecie pocanzi citate di cui all’art. 143, comma 1, del Codice Appalti, fatto salvo l’operare del principio di rotazione così come declinato dalle Linee Guida ANAC n. 4, non è legittimamente possibile a priori escludere una cooperativa sociale dal concorso per l’affidamento di servizi standardizzati, poichè ciò violerebbe i principi sopra descritti ai quali si informa l’intera normativa in materia di appalti pubblici.

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