02/04/2020 – Appalti, anticipo prezzi anche per i lavori urgenti 

Appalti, anticipo prezzi anche per i lavori urgenti 
di Giuseppe Latour
Il Sole 24 Ore – Mercoledì, 01 Aprile 2020
 
Via libera al meccanismo dell’ anticipo prezzi anche nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture eseguiti con urgenza. Che, quindi, consentono di derogare ai termini ordinari previsti dal Codice appalti (Dlgs 50/2016). L’ importante chiarimento viene inserito all’ articolo 91 del Dl Cura Italia (Dl 18/2020) e scioglie un dubbio di interpretazione con un obiettivo importante: garantire, anche in queste situazioni di urgenza, un supporto alle imprese, mettendo a disposizione liquidità (pari al 20% del valore dei singoli contratti) già in fase di avvio della loro prestazione. La misura – va sottolineato – è strutturale e non riguarda la sola fase di emergenza collegata al coronavirus. Con il decreto legge viene, infatti, modificato il Codice appalti: la novità, quindi, non si applica soltanto a questo periodo ma diventa utilizzabile sempre.
L’ anticipo prezzi Siamo – va specificato – nell’ ambito dei contratti pubblici. La norma interviene sull’ articolo del Codice appalti che regola l’ anticipo del prezzo (articolo 35, comma 18). Il Dlgs 50/2016 stabilisce che l’ importo da anticipare viene calcolato «sul valore del contratto di appalto» ed è pari al 20 per cento. Questa somma deve essere corrisposta all’ appaltatore da parte del committente entro 15 giorni dall’ effettivo inizio della prestazione. In questo modo si garantisce che l’ impresa abbia da subito liquidità a disposizione. L’ erogazione dell’ anticipazione viene subordinata a una garanzia, bancaria o assicurativa: si chiede, infatti, la costituzione di una fideiussione, pari all’ importo dell’ anticipo al quale viene sommato il tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della somma, secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’ importo della garanzia viene, con il passare del tempo, progressivamente ridotto nel corso della prestazione, via via che la stazione appaltante recupera la somma attraverso il compimento dell’ opera o del servizio. Se l’ esecuzione non procede come da programmi, per ritardi a imputabili all’ impresa beneficiaria, questa decade dal diritto a trattenere l’ anticipo del prezzo: sarà obbligata a restituirlo. Alle restituzioni andranno sommati, seguendo lo stesso schema della fideiussione, gli interessi legali maturati fino a quel momento.
L’ esecuzione d’ urgenza Su questo strumento, l’ articolo 91 del decreto cura Italia innesta un chiarimento importante, con l’ obiettivo di dare un supporto massimo alle imprese, anche in fase di emergenza. Viene, quindi, previsto che questo schema vada applicato anche per gli appalti attivati d’ urgenza. Anche in queste situazioni, allora, le imprese avranno immediatamente liquidità a disposizione. L’ esecuzione delle prestazioni (sia opere che servizi e forniture) in via d’ urgenza ha la funzione, in base al Codice appalti, di consentire tra le altre cose che, in situazioni di particolare pericolo per le persone o perché un eventuale ritardo comporterebbe un grave danno all’ interesse pubblico, una prestazione prenda una corsia accelerata e venga svolta in deroga ai termini ordinari. Tra le regole generali alle quali fare eccezione, però, non c’ è l’ anticipazione del 20% dell’ importo del contratto.
Il chiarimento Era, infatti, dubbio se anche in queste situazioni fosse obbligatorio, da parte della stazione appaltante, procedere a versare l’ anticipo del 20% del prezzo all’ appaltatore. Il Dl cura Italia, allora, modifica il Codice appalti e stabilisce, all’ articolo 91, che tutto il meccanismo dell’ anticipo del 20% è consentito «anche nel caso di consegna in via d’ urgenza». In questo modo – spiega la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – «si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’ inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la “ratio” istitutiva della previsione medesima».

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