02/04/2019 – TARI – utilizzo temporaneo

TARI – utilizzo temporaneo

Vorrei conoscere il vostro parere in merito alla disposizione prevista dall’art. 14, comma 6D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214: “In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.”. Questa disposizione viene usualmente riportata in tutti i regolamenti Tari comunali. Secondo voi, considerati gli istituti giuridici che vengono citati (uso, usufrutto, abitazione ecc….) tale disposizione è applicabile anche alle utenze non domestiche? In particolare, si sottopone un caso concreto. Un’attività di ristorante interna ad un camping mi dice che la Tari deve essere richiesta al titolare del camping in forza dell’articolo di legge anzidetto. E’ corretto secondo voi? Tenete anche presente che il titolare del camping non ha la disponibilità delle aree né a titolo di proprietà né di uso, usufrutto, abitazione , superficie ma ha semplicemente in affitto la terra dove ha realizzato il camping.

a cura di Girolamo Ielo

L’art. 14D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’art. 1L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto nel nostro sistema normativo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il comma 6 di questo articolo stabiliva che “In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie”.

Per quanto riguarda gli utilizzi temporanei la relazione di accompagnamento al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 fa presente che è stata introdotta “una disposizione innovativa, diretta a superare le difficoltà applicative del tributo in caso di utilizzi temporanei. Infatti, in caso di locazione o di comodato di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, la norma stabilisce che il tributo sia dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie”. Nel Prototipo di Regolamento TARES del Dipartimento delle finanze, del MEF, nella individuazione dei soggetti passivi viene detto che:

– l’articolo 7 del Prototipo di Regolamento proposto “individua i soggetti passivi del tributo, riportando le prescrizioni recate ai commi da 3 a 7 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che si pongono in linea di sostanziale continuità rispetto alle analoghe prescrizioni della TARSU”;

-“in caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie”. Riprendendo, pertanto, il testo di legge.

L’art. 14D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato abrogato dal comma 704, art. 1L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Al posto della TARES, a decorrere dal 1° gennaio 2014 c’è la tassa sui rifiuti (TARI), che è disciplinata dall’art. 1, comma 639 e commi da 641 e succ.L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Le disposizioni in materia di TARI sono in vigore dal 1° gennaio 2014. La TARI sostituisce la TARES e di quest’ultima conserva, in buona parte, l’impostazione normativa.

Per quanto riguarda gli utilizzi temporanei in questione il comma 643 stabilisce che ” In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”. A parte il termine “di detenzione temporanea” al posto “di utilizzi temporanei” che apre alcuni spazi di interpretazione, la disposizioni in materia di TARI è analoga a quella della TARES. Pertanto le considerazioni fatte in precedenza, per la TARES, valgono anche per la TARI.

Fin qui l’impostazione normativa.

La disposizione di legge in questione è di carattere generale: è quindi applicabile alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non ci sono disposizioni che dicono diversamente.

Vediamo di che cosa si tratta:

– c’è una attività di ristorazione all’interno di un campeggio;

– il campeggio è stato realizzato su una terra avuta in affitto.

1) Se detenzione dei locali adibiti ad attività di ristorazione supera i sei mesi la tassa è dovuta da chi conduce l’attività (ai fini della durata si tiene conto della detenzione dei locali e non del periodo di attività). Lo stesso discorso vale anche per il campeggio.

2) Il campeggio una volta realizzato avrà un proprietario. Sarà stato accatastato a nome di qualcuno? Questo qualcuno avrà dato, a sua volta in affitto (uso, ecc.) i locali adibiti a ristorante. Occorre che si faccia chiarezza su questa questione, fornendo al Comune tutta la documentazione necessaria. Se ricorrono le condizioni si applicano le disposizioni di cui al comma 643, art. 1L. 27 dicembre 2013, n. 147.

3) Occorre fare chiarezza su tutta la filiera: terra in affitto, costruzione di un campeggio, esercizio attività di ristorazione. Ci potrebbero essere, tendo conto anche della durata di detenzione dei locali adibiti a campeggio e ristorante (come visto nel n. 1), tassazioni plurime (in capo a diversi soggetti).

Chiariti questi aspetti, il contribuente vedrà come si può inquadrare nell’ambito della tassazione del tributo in questione.

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