01/12/2016 – Sicurezza, tutela dei diritti fondamentali e privacy

Sicurezza, tutela dei diritti fondamentali e privacy

 

È una reazione fisiologica quella degli ordinamenti democratici adottare misure emergenziali e di polizia per fronteggiare minacce alla sicurezza dei propri cittadini, soprattutto se provenienti dal terrorismo, interno o internazionale. Una sfida che risulta più complessa e meritevole d’attenzione nello studio del costituzionalismo moderno poiché non è semplice applicare al terrorismo le tradizionali categorie del diritto. Si tratta infatti di un fenomeno – pur nelle sue diverse accezioni – caratterizzato da una dimensione storica e politica e che tende, da un lato, a scardinare proprio lo stato di diritto e, dall’altro, a limitare il godimento dei tradizionali diritti individuali. In generale, il modo con cui gli ordinamenti reagiscono a queste situazioni si concreta nel ricorso a interventi di carattere emergenziale che consistono primariamente nell’inasprimento delle misure di polizia. Ciò è stato particolarmente vero negli Stati Uniti all’indomani degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 ma è una reazione ben visibile anche nel continente europeo sia in seguito agli attacchi di Madrid e Londra degli anni successivi sia in particolare dopo le stragi di Parigi del novembre 2015 o di Bruxelles del marzo 2016. E allora sia gli organi di vertice dello stato, sia l’opinione pubblica sono chiamati ad interrogarsi sull’efficacia delle misure volte ad assicurare la sicurezza individuale e collettiva nonché l’integrità dello stesso Stato. Le tradizionali libertà negative – a partire dalla libertà personale – sono i primi diritti fondamentali dell’uomo a risultare potenzialmente compressi dall’inasprimento delle misure di sicurezza. In seguito agli attentati terroristici più recenti, invece, sono emerse nuove, ulteriori, sfide. Le esigenze di controllo e prevenzione hanno infatti dei punti di contatto sia con gli ambiti di tutela delle libertà fondamentali nella loro forma di esercizio più classica e tradizionale, sia nella declinazione che si potrebbe definire come «digitale», con riferimento all’impiego dei mezzi di comunicazione soprattutto attraverso la rete internet. Un impiego quest’ultimo che era senza dubbio più massiccio quando stati effettuati i recenti attacchi terroristici rispetto ai primi anni duemila – è questa la parziale novità –, in ragione di una diffusione e di un potenziamento degli strumenti tecnologici ed informatici molto vasta e pressoché generalizzata in ampie fasce della popolazione.  Le prime misure invasive della privacy sono state adottate negli Usa già a partire dal Patriot Act del 2001, assieme, naturalmente, a misure che incidono su libertà costituzionali più tradizionali. Il famoso scandalo Datagate  – nato dalle rivelazioni di Edward Snowden – trae origine proprio dall’impiego delle norme introdotte negli Stati Uniti dopo l’11 settembre: la rivelazione della massiccia attività di raccolta di dati personali di cittadini di tutto il mondo (e quindi anche europei) da parte delle autorità federali degli Usa e per ragioni di sicurezza nazionale, fu resa possibile grazie all’accesso ai server delle tantissime e rilevanti società di Information and Communications Technologies (cd. Ict) collocate sul suolo americano. Me è negli ultimi due anni che anche i Paesi europei hanno deciso di intervenire in maniera parimenti incisiva, e in un contesto caratterizzato da più elevati livelli di tecnologizzazione e di informatizzazione rispetto ad allora, che offrono nuove sfide sia alle modalità di prevenzione e di controllo, sia alle limitazioni cui devono essere sottoposte. Se è vero che si aprono nuovi scenari, non vuol dire tuttavia che le tradizionali frontiere non debbano essere presidiate. Si pensi ad esempio alla limitazione della libertà di domicilio in forza delle perquisizioni domiciliari in assenza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, effettuate in Francia nell’ambito delle misure attuative dello stato d’urgenza. O ancora basta far riferimento alla compressione potenziale della libertà di manifestazione del pensiero, determinata dal blocco amministrativo dei siti internet inneggianti al terrorismo, ancora una volta resa possibile dalle scelte del legislatore francese, così come le limitazioni alla libertà di circolazione determinate dall’obbligo di dimora per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza (assignation à résidence)… (segue) 

 

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