01/12/2015 – schema di istanza per richiesta diritti rogito

 

Si informano tutti  Colleghi, che a seguito dell’ultima riunione tenutasi a Foggia, i Colleghi della provincia di Foggia presenti alla riunione, hanno elaborato uno schema di istanza per richiesta diritti rogito, che si trasmette.

Nell’istanza è stata richiamata la normativa, ma anche i pareri contrari della corte dei conti, per evitare, come concordato nella riunione ultima, problemi ed imbarazzi nei comuni, stante anche, in molti casi, i buoni rapporti esistenti con sindaci e ragionieri.

L’istanza prevede comunque un termine breve per adempiere.

L’istanza non prevede la specificazione nel caso delle convenzioni, ma, lo schema, dopo le opportune valutazioni e integrazioni, potrà essere facilmente adeguato.

E’ stato ritenuto inopportuno presentare un’istanza quale presupposto per una successiva richiesta di D. I., stante il parere della Corte dei conti – Sezione Autonomie – n. 21/2015 e le conseguenti difficoltà di dimostrare la richiesta del procedimento speciale sommario, con la titolarità di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta.

Dopo la richiesta e l’eventuale inottemperanza da parte del comune, si provvederà a presentare ricorso al Giudice del lavoro. A tale scopo sono stati già contattati dei legali per presentare ricorso.

Si mette a disposizione lo schema predisposto quale contributo per salvaguardare e tutelare i nostri diritti.

Si informerà i colleghi sugli sviluppi dell’iniziativa.

Per informazioni è possibile contattare lo scrivente tel. 338/3382294 ovvero i colleghi Paola Ferrucci tel. 347/2391273 e Pietro Donofrio tel. 347/7830508.

Saluti. Pino Longo

 

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AL COMUNE DI

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Alla cortese attenzione del

Responsabile del Settore Economico-Finanziario

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Oggetto: Richiesta liquidazione diritto di rogito. Periodo 25 Giugno – (DATA RICHIESTA). Art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, come convertito in legge 11/08/2014, n. 114.

 

Il/La sottoscritto/a                                ,

PREMESSO CHE:

nel periodo 25 Giugno – data richiesta  ha svolto le funzioni di Segretario presso codesto Comune, con incarico (di titolare della Segreteria/di titolare della Segreteria convenzionata, con xxxxxx quale Ente capofila/di reggenza/di scavalco), provvedendo, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D. L.vo n. 267/2000, come sostituito dall’art. 10, comma 2 quater, del Decreto-Legge 24/06/2014,  convertito in legge 11/08/2014, n. 114, a rogare contratti nei quali codesto Comune era parte;

l’art. 10 della citata legge n. 114/2014, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:

– ha abrogato l’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevedeva il riparto delle somme introitate e, specificatamente, allo Stato veniva attribuita la quota del 10%; al Segretario veniva attribuita la quota del 75% di quanto rimaneva al Comune (90%) fino al massimo di 1/3 dello stipendio ed al Comune la quota eventualmente eccedente dopo erogazione al Segretario (comma 1);

– ha stabilito, sostituendo l’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia” (comma 1);

– ha disposto che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento” (comma 2 bis);

– ha specificato che “le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 2 ter) e cioè fino al 24/06/2014;

l’art. 12 delle preleggi al Codice civile stabilisce le regole ed i principi per l’interpretazione di una norma e cioè che “nell’applicare la legge non si può non attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”;

nella fattispecie di che trattasi, l’intenzione del legislatore appare manifestamente espressa nei lavori parlamentari ed in particolare, nel resoconto parlamentare della seduta del 25 luglio 2014 della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23), seduta nella quale è stato approvato l’emendamento 10.32, nell’intervento dell’On. D’Attorre, confermato dal relatore Fiano, laddove si legge: “la proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrate a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti”;

a seguito dell’approvazione della Novella c’è stata unanime condivisione sull’interpretazione della norma come innanzi prospettata(Corte dei conti Lombardia con i pareri 275 e 297 del 2014 e 40/2015; Corte dei conti Sicilia con il parere 194/2014; Parere del servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 dicembre 2014 e numerosi interventi di esperti in materia);

in particolare, è stato osservato e rilevato che la disposizione in esame:

  1. prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi: la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui ancora l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione;
  2. con riferimento alla determinazione della quota spettante, è stato osservato che, dall’attuale formulazione della disposizione di cui si discute, come novellata, emerge tra l’altro che non è stato riproposto alcun riferimento a determinate percentuali, come in precedenza, ma è stato fissato solo un limite massimo riferito allo stipendio in godimento del segretario comunale;
  3. prevede che, laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale;
  4. in merito all’espressione adottata dal legislatore “provento annuale” induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente locale, per essere poi erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante;

in conclusione, si è affermato che, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale di categoria, successiva alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente (e non in percentuale) al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del medesimo segretario;

successivamente, quando ormai sembrava a tutti chiaro il senso della disposizione normativa introdotta dal ciato art.10, un parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio (parere 21/2015), giunge a conclusioni completamente diverse da quelle di altre sezioni regionali di controllo, senza però spiegare in modo convincente la conclusione cui giunge;

ad avviso della Sezione regionale del Lazio i segretari comunali, in generale, non avrebbero diritto a percepire i diritti di rogito, che spetterebbero soltanto ai segretari di fascia C;

il Collegio contabile ritiene che il testo della disposizione fa riferimento dapprima ad una caratteristica dell’ente locale – la mancanza di dirigenti – e, immediatamente dopo, ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario – che non deve avere qualifica dirigenziale, collegandole con la locuzione “e comunque”;

da tale premessa ne trae sorprendentemente la conclusione che tale deroga trova giustificazione in presenza di segretari comunali che per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale;

stante le diverse interpretazioni,  la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 04/06/2015, con parere n. 21/2015, ha ritenuto, con specifico riguardo ai “segretari che non hanno qualifica dirigenziale”, che trattasi di un richiamo in senso atecnico, atteso che ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale, ma, per alcune categorie, il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti, sottolineando, richiamando a sostegno l’art. 32 CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, che “la disposizione si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C dell’attuale ordinamento professionale degli stessi il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale”, aggiungendo che “in difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario”;

la lettura della norma da parte della Corte non è convincente ed è in netto contrasto sia con i lavori parlamentari che con altre interpretazioni, oltre che con la stessa locuzione normativa che avrebbe potuto semplicemente dire, se fosse corretta l’interpretazione restrittiva, che “i diritti di segreteria settano a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale” ossia fare riferimento, per dirla con le parole della Core della sezione regionale del Lazio, soltanto ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario;

anche nella denegata ipotesi in cui la predetta interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti si volesse ritenere aderente al dato normativo vigente -seppur con una interpretazione che vada palesemente al di là del dato lessicale in stridente contrasto con il ben noto principio del “in claris non fit interpretatio”- questo si appaleserebbe chiaramente incostituzionale ed irragionevole, visto che allo stato il rinnovo del CCNL, nello specifico settore del pubblico impiego, è venuto a mancare da diversi anni, proprio per espressa volontà della parte pubblica “Stato”. Ciò determinerebbe la peculiare situazione che allo Stato inadempiente deriverebbe da detto inadempimento l’illegittimo vantaggio economico di introitare somme spettanti ai segretari comunali ed a loro distratte dalla volontà dello Stato Ordinamento di non procedere al rinnovo contrattuale;

stante quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, si assume che: “la norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione”;

 

lo/a scrivente è inquadrato/a nella fascia professionale “A/B” e che in codesto Ente non sono in servizio dipendenti con la qualifica di dirigente e, per l’effetto, spettano i diritti di segreteria per i contratti rogati in forma pubblica amministrativa nel periodo in oggetto;

C H I E D E

La liquidazione dei diritti di segreteria per i contratti rogati in forma pubblica amministrativa nel periodo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, significando che, in mancanza di positivo riscontro entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della presente, proprio malgrado, provvederà a tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie.

 

Lì,  

Il Segretario comune/generale

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