01/09/2020 – Piattaforma web per il Tfs/Tfr agli statali

Registrato in Corte conti il decreto che ratifica l’accordo con l’Abi. Interessi all’1,20% sulle anticipazioni
Piattaforma web per il Tfs/Tfr agli statali
 
Una piattaforma informatica a beneficio degli statali, andati in pensione in anticipo grazie a Quota 100, che vorranno richiedere la liquidazione di fine servizio. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (sulla G.U. n. 150 del 15 giugno, si veda ItaliaOggi del 17/6/2020) del dpcm che rende possibile l’anticipazione fino a 45 mila euro del Tfs/Tfr, è stato registrato alla Corte dei conti il decreto della Funzione pubblica che assorbe e ratifica l’accordo quadro con l’Associazione bancaria italiana. In attesa della pubblicazione in G.U, il decreto è già operativo e quindi la procedura di anticipo del Tfs/Tfr può dirsi pienamente avviata senza necessità di ulteriori step.
 
La piattaforma online
Per facilitare le richieste, il dipartimento guidato dalla ministra Fabiana Dadone ha predisposto un sito web (che dovrebbe andare online nei prossimi giorni) dove i cittadini interessati potranno trovare tutte le informazioni necessarie all’avvio della procedura, oltre all’elenco degli istituti di credito aderenti all’accordo e a un applicativo che consentirà di calcolare la decorrenza del Tfs/Tfr.
Gli statali interessati all’anticipo dovranno richiedere all’ente erogatore del Tfs/Tfr (per esempio l’Inps) la certificazione del diritto all’anticipazione. L’ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione del diritto e dell’ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda.
L’importo massimo erogabile a titolo di anticipo sarà, come detto, pari a 45 mila euro e sarà emesso dagli istituti di credito aderenti all’Accordo quadro sottoscritto da Abi, dipartimento della funzione pubblica, ministero del lavoro e delle politiche sociali e Mef. L’interessato, ottenuta la certificazione del diritto, potrà presentare alla banca la domanda di anticipo del Tfs/ Tfr allegando i seguenti documenti:
– certificazione del diritto all’anticipo Tfs/Tfr;
– proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca;
– numero di conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l’importo finanziato;
– dichiarazione sullo stato di famiglia e, nel caso di separazione o divorzio, indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge.
La banca comunicherà all’ente erogatore la presentazione della domanda e l’accettazione della proposta di anticipo. L’ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche, comunicherà alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto. L’accredito del Tfs/Tfr avverrà sul conto corrente dell’interessato entro 15 dalla data di efficacia del contratto di anticipo.
 
L’accordo quadro con l’Abi
L’accordo quadro tra governo e Abi lega il tasso di interesse annuo (Tan) da corrispondere sull’anticipo del Tfs/Tfr al Rendimento medio dei titoli pubblici (cosiddetto Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,40%. Attualmente il tasso di interesse sarebbe dunque pari all’1,20% considerando che il rendistato di luglio è stato dello 0,802%. Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore allo 0,40%. Il tasso d’interesse annuo sarà determinato alla data di presentazione della domanda. Gli interessi pagati sull’anticipo potranno essere portati in detrazione al 50% dalla dichiarazione dei redditi.
La Banca non potrà applicare all’anticipo Tfs/Tfr commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, fatto salvo l’indennizzo (nella misura massima dello 0,30% dell’importo rimborsato) in caso di estinzione anticipata anche parziale. Nessun indennizzo sarà dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente è inferiore a 10 mila euro.
Resta comunque ferma la possibilità per le banche aderenti di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo.

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