01/09/2020 – Peculato a perimetro ampio

Il dlgs 75 punta a rafforzare la risposta a condotte lesive degli interessi europei
Peculato a perimetro ampio
Reato applicabile agli illeciti di funzionari extraUe
di Andrea Magagnoli

Applicabile il reato di peculato anche nel caso in cui l’illecito venga commesso da funzionari di Paesi non appartenenti alla Ue. Questa una delle principali novità introdotte dal dlgs n. 75/2020 che riguarda altresì diverse disposizioni contenute nel codice penale ed in leggi speciali. Il dlgs n. 75/2020, entrato in vigore il giorno 30/7/2020 in attuazione dei dettami della direttiva Ue n. 1371/2017, ha lo scopo di rafforzare la risposta sanzionatoria nei confronti di condotte lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea.

L’art. 1 di tale decreto prevede alcune importanti disposizioni riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali. La norma, infatti, contempla l’estensione di alcuni reati previsti dal codice penale ed in particolare di quella del peculato nella sua forma ordinaria e di quella realizzata mediante profitto dell’errore altrui, della concussione, della corruzione di persona incaricata di pubblico e da ultimo di quella dell’ istigazione alla corruzione anche alle condotte poste in essere da funzionari di paesi non appartenenti alla Ue. Tale estensione, tuttavia, non opera in tutti i casi ma nel solo caso in cui le condotte siano idonee a ledere gli interessi finanziari dell’ Unione europea.
Inoltre il decreto legislativo n. 75/2020 rafforza il trattamento sanzionatorio per i reati di peculato mediante profitto errore altrui, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità, innalzando le relative pene nel solo caso, però, in cui le condotte illecite possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea e che abbiano determinato un danno od un profitto superiore ai centomila euro.
Non solo. Sempre al fine di rendere più severa la sanzione per le condotte ritenute lesive degli interessi dell’Unione europea, viene prevista l’estensione della figura delittuosa della truffa aggravata, regolamentata dall’art. 640, comma 2 del codice penale anche alle condotte truffaldine poste in essere nei confronti dell’ente sovranazionale. Il comma 2 dell’art. 640 del codice penale, che individua i soggetti tutelati dalle condotte illecite, viene ora integrato con la dicitura Unione europea, tanto da ricomprendere tra i soggetti passivi della condotta anche questo ultimo ente.
Fin qui le modifiche al codice penale. Ma il decreto legislativo n. 75/2020 prende in considerazione anche le leggi speciali, sempre nella medesima ottica di prevenire eventuali condotte lesive degli interessi sovranazionali. Ad essere oggetto di modifica è il decreto legislativo n. 74/2000, che contiene quelle particolari figure d’illecito denominate reati tributari. La normativa antecedente all’entrata in vigore del dlgs n. 74/2000 escludeva la configurabilità del tentativo per alcuni reati tributari. Orbene a seguito dell’entrata in vigore del decreto qui in commento, contenente una specifica disposizione riguardante i reati tributari, viene ammessa la configurabilità del tentativo per alcuni illeciti previsti dall’art. 74/2020. Si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’ uso di fatture false o di altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, dichiarazione infedele. Si tratta delle figure d’illecito previste rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 del dlgs n. 74/2000 che vengono ritenuti punibili anche nella forma del tentativo, nelle sole ipotesi tuttavia che la condotta sia stata posta in essere anche nel territorio di altro Stato membro e che essa abbia ad oggetto l’evasione dell’imposta per un importo superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre vengono apportate modiche al decreto del presidente della repubblica n. 43/73. Esso contiene misure contro numerosi illeciti in materia di contrabbando, contraddistinti dal loro carattere di violazioni alla normativa vigente in materia doganale. In tali casi, sempre in attuazione della direttiva n. 1371/2017, viene prevista la configurabilità di apposite figure di reato in sostituzione delle precedenti figure d’illecito amministrativo. Inoltre viene ridotta l’applicabilità della norma prevista dall’ art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016 che esclude la configurabilità di alcuni reati in materia doganale. Ai sensi di quanto disposto dal dlgs n. 75/2020, infatti, la predetta disposizione non potrà essere applicata ai reati previsti dal decreto del presidente della repubblica 43/73, anche nel caso in cui l’ammontare dei diritti di confine evasi superi i 10 mila euro.

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