01/09/2020 – Attività produttive, fisco light

Esenzioni ad ampio raggio col decreto Agosto. Sconti anche per teatri e sale concerti
Attività produttive, fisco light
Abolito il saldo Imu per turismo, spettacolo e ricettività
a cura di Sergio Trovato

Esenzioni ad ampio raggio per gli immobili destinati alle attività produttive. Oltre ai titolari degli immobili destinati alle attività ricettive, sono esentati dal pagamento del saldo Imu anche le imprese titolari di immobili utilizzati per il turismo e lo spettacolo. Si tratta di un lungo elenco di immobili i cui titolari, a causa del perdurare degli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, non saranno tenuti a pagare la seconda rata dell’imposta municipale. L’esonero dal pagamento non è limitato a alberghi, pensioni, lidi e a tutte le attività ricettive, purché il gestore sia anche proprietario dell’immobile, ma abbraccia anche teatri, sale cinematografiche, discoteche, night club e sale da ballo. Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti si va oltre, in quanto l’esenzione dal pagamento si estende agli anni 2021 e 2022. Inoltre, è prorogata l’esenzione dal pagamento Tosap e Cosap per tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai gestori di bar, ristoranti e attività commerciali. I titolari di queste attività non sono soggetti al pagamento della tassa o del canone fino al prossimo 31 dicembre, anziché come previsto inizialmente fino al 31 ottobre. Entro il prossimo 31 dicembre, per semplificare e accelerare i tempi, le domande di concessione o di ampliamento delle superfici delle occupazioni potranno essere presentate in via telematica, alle quali va allegata una planimetria. Sono le previsioni contenute negli articoli 74 e 109 del cosiddetto dl «Agosto» (104/2020), che contiene le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Abolizione seconda rata Imu. Si allarga la platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione che, in seguito alla chiusura delle attività a causa del Covid-19, hanno subito ingenti danni e ai quali il legislatore riconosce l’esonero dal pagamento della seconda rata Imu. Con il dl «Rilancio» (34/2020) era già stata prevista l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per gli immobili adibiti a alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali. A questi si aggiungono altre tipologie di immobili, nei quali si svolge attività ricettiva, che sono state esonerate dal pagamento dell’acconto: agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. Con il dl «Agosto» per le suddette attività viene confermato l’esonero dal pagamento della seconda rata. L’abolizione del saldo Imu si applica, però, anche ad altri immobili, tra i quali si possono annoverare: quelli rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; quelli destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti. Per questi ultimi, l’agevolazione si applicherà anche nel 2021 e nel 2022. Infine, non pagheranno il saldo Imu neppure coloro che destinano gli immobili a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. La norma di legge circoscrive l’abolizione solo per i possessori di diritto degli immobili. L’esonero dal pagamento, infatti, si applica solo a coloro che sono proprietari degli immobili, che gestiscono le attività sopra elencate.
Esenzioni Tosap e Cosap. Esentati dal pagamento i titolari di concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Per promuovere la ripresa delle attività, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio che somministrano alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie e così via), le quali risultano titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico, sono esonerate dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020 (prima della modifica il termine per fruire del beneficio fiscale era fissato al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa e del canone dovuti per l’occupazione. Soprattutto nei mesi di marzo e aprile, com’è noto, le saracinesche sono rimaste abbassate e ai titolari degli esercizi commerciali è stata imposta la chiusura ex lege. È stato materialmente impossibile occupare gli spazi pubblici con tavoli, sedie, pedane e ombrelloni. Pertanto, è mancato il presupposto per l’assoggettamento alla tassa o al canone, che è costituito dall’occupazione, vale a dire dalla sottrazione dello spazio pubblico all’uso della collettività. Questa regola vale non solo per le occupazioni temporanee, ma anche per le occupazioni permanenti e stabili. Con l’allungamento del periodo di esenzione per le occupazioni, fino alla fine dell’anno in corso, il legislatore intende dare una mano nella fase di ripresa delle attività commerciali. Al riguardo, da salutare con favore è anche la disposizione che prevede la proroga del termine, fino al 31 dicembre 2020, per velocizzare il rilascio delle nuove concessioni o per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento delle superfici già occupate. Al fine di raggiungere questo risultato, le istanze possono essere presentate in via telematica e non sono soggette all’imposta di bollo. Alle domande devono essere allegate solo le planimetrie.

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