01/08/2019 – incentivi per le funzioni tecniche e concessioni

 

incentivi per le funzioni tecniche e concessioni

Si fa riferimento alla deliberazione n. 15/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che sostiene che gli incentivi per le funzioni tecniche siano dovuti solo nel caso di contratti di appalto e alle deliberazioni n. 198/2018 e n. 455/2018 della Sez. controllo Regione Veneto della Corte dei Conti che sostiene che gli incentivi siano dovuti anche nel caso di concessioni. Il nostro Ente è in procinto di bandire gara di concessione di unità d’offerta per disabili mettendo come importo a base di gara il contributo che sarà dato al concessionario al fine di equilibrio del piano economico della concessione. In questo caso è possibile prevedere gli incentivi per funzioni tecniche trattandosi di concessione che prevede una voce in spesa e non in entrata?
a cura di Gare e Appalti Consulting SF
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giova svolgere una ricognizione preliminare dell’istituto degli incentivi tecnici. Occorre infatti premettere, all’analisi specifica della questione posta, alcune considerazioni di carattere generale sull’istituto degli incentivi tecnici, quale disciplinato dall’art. 113D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Gli interventi normativi subiti dall’istituto hanno progressivamente innovato, in modo significativo rispetto a quanto previsto dal Codice previgente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), l’apparato dei compensi incentivanti, i quali, da un lato, non possono fino ad oggi essere corrisposti per le attività di progettazione e, dall’altro, sono stati estesi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti anche nei contratti pubblici di servizi e di forniture e non più soltanto di lavori pubblici.
Quanto al primo profilo, giova ricordare che gli incentivi tecnici storicamente nascono come correlati proprio alle funzioni progettuali, stante il principio che alla predisposizione del progetto dovessero provvedere, di regola, gli Uffici tecnici interni alle Amministrazioni, costituendo l’affidamento esterno una mera eccezione.
In considerazione di tale conformazione dell’attività di progettazione, l’art. 18 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 introdusse l’istituto degli incentivi c.d. “alla progettazione”, poi ripreso, seppure con oscillazioni, nel tempo, delle relative percentuali. dall’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ha posto un tetto massimo, in base al quale l’importo del compenso incentivante non poteva superare quello del complessivo trattamento annuo lordo del dipendente che lo percepiva. In seguito al generale riordino della materia dei contratti pubblici, operato dal nuovo Codice, approvato in recepimento delle Direttive europee n. 2014/23/UEn. 2014/24/UEn. 2014/25/UE, fino ad oggi, per discrezionale scelta di politica legislativa (art. 113), gli incentivi non retribuiscono più l’espletamento di funzioni progettuali da parte dei dipendenti.
E ciò sebbene la regola resti, anche nel nuovo Codice, quella di affidare la progettazione a dipendenti interni, visto l’art. 23.
L’esclusione, dall’ambito di operatività dei nuovi incentivi tecnici, dell’espletamento di funzioni progettuali è da ricondurre, già a monte, alla ratio della legge delega emanata per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 1, lett. rr, L. 28 gennaio 2016, n. 11), secondo la quale detti compensi sono finalizzati a incentivare specifiche attività – di natura eminentemente tecnica – svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle di programmazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (attività tipiche del RUP, come si dirà infra) , nonché di esecuzione del contratto, “escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione”, in modo espresso ed inequivoco.
Gli oneri necessari, invece, per coprire le funzioni progettuali svolte da professionisti esterni della Stazione pubblica appaltante, direttamente “fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti” (art. 113, comma 1, Codice).
Gli incentivi tecnici sono, pertanto, oggi funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni più prettamente gestionali, esecutive e di controllo e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse non superiori al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, con copertura “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” (art. 113, comma 2), costituenti il c.d. “quadro economico” dell’appalto.
Ciò premesso, giova evidenziare che (senza addentrarci sulle differenze peculiari, non oggetto del quesito) che la concessione e l’appalto si differenziano sostanzialmente solo in termini di remunerazione della prestazione resa (vedasi Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 4 settembre 2012, n. 4682).
Questo fa si che ad avviso di chi scrive gli incentivi per funzioni tecniche sono estendibili anche alle concessioni e alle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP).
Come ribadito, tra l’altro, dalla Giurisprudenza della Corte dei Conti della Regione Veneto (Corte dei Conti, Sez. Contr., Veneto, Del. 10 maggio 2018, n. 198), la contabilizzazione, la gestione e l’onere finanziario degli incentivi per funzioni tecniche sono oggetto di esclusivo adempimento in capo all’Amministrazione, impregiudicata la libertà contrattuale di quest’ultima di ipotizzare, in sede di corrispettivo, una modalità di finanziamento degli oneri connessi.
In conclusione si ritiene di poter dare risposta affermativa al quesito posto.

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