01/07/2020 – La decadenza del permesso di costruzione per inutile decorso del termine di inizio o di fine lavori opera ex lege e riverbera i suoi effetti su successivi SCIA e CILA.

Egregia Redazione,
ai fini della sua pubblicazione sul Vostro prezioso sito web,
trasmetto l’allegato mio lavoro afferente alla decadenza del permesso di costruzione per mancato rispetto dei termini di inizio o di fine lavori.
Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.
Agostino Galeone
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a cura di Agostino Galeone
 
La decadenza del permesso di costruzione per inutile decorso del termine di inizio o di fine lavori opera ex lege e riverbera i suoi effetti su successivi SCIA e CILA.
Consiglio di Stato n. 4179 del 30/06/2020
 
La concreta fattispecie cui inerisce la su indicata sentenza concerne un permesso di costruzione di lavori rilasciato ad un privato, i cui lavori furono interrotti a causa di sequestro preventivo, il cui cantiere successivamente fu oggetto di sequestro probatorio e, infine, l’intermo manufatto fu sequestrato dalle competenti autorità penali. Dopo la sentenza di assoluzione il titolare del permesso di costruzione presentava istanza di proroga e, successivamente, una SCIA e una CILA.
Il Comune comunicava “l’improcedibilità della pratica della CILA in quanto “carente di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria” e la conseguente archiviazione, inibendo l’inizio e/o prosecuzione di qualsivoglia lavorazione di cantiere. E con successiva ordinanza ingiungeva la demolizione delle opere realizzate (in quanto presuntivamente abusive) e il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo che gli interventi accertati con il verbale di sopralluogo fossero privi di validi ed efficaci titoli edilizi”.
Riguardo al mancato rispetto del termine di inizio o di ultimazione dei lavori giova rammentare che l’art. 15, del d.P.R. n. 380/2001 prevede espressamente la decadenza del permesso di costruire, fatta salva la possibilità di proroga, che deve essere richiesta prima della scadenza dei detti termini, la quale proroga deve essere accordata ai sensi del comma 2 bis dello stesso art. 15: “qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.”
Ne consegue che “anche in caso di pendenza del procedimento penale e di adozione di eventuali provvedimenti da parte del giudice penale che incidano sulla possibilità di rispetto dei termini in questione, la proroga debba comunque essere richiesta e non operi ex lege.”
Il collegio giudicante, aderendo all’unanime indirizzo dello stesso Consiglio di Stato, ritiene che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondati, i termini di inizio e di conclusione dei lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso e tali fatti sopravvenuti (che possono consistere nel factum principis o in altri casi di forza maggiore) non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa quando l’interessato proponga una domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile purché non vi sia la pronuncia di decadenza (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5978). Pertanto, il venir meno ex tunc dell’efficacia del permesso di costruire per il mancato rispetto del termine di fine lavori in assenza di tempestiva domanda di proroga si riverbera sugli effetti dei successivi titoli edilizi che non possono ritenersi efficaci trattandosi di richieste di varianti rispetto ad un titolo edilizio principale privo di efficacia.”
Lo stesso giudice di appello afferma che neppure la disposizione di cui all’art. 30, comma 3, del d.l. n. 69/2013 convertito dalla legge può comportare la proroga automatica di due anni del titolo edilizio senza necessità di autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione comunale, in quanto, anche in tale ipotesi, è indispensabile che l’interessato formuli, prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, una apposita richiesta di proroga che deve essere rilasciata, salvo che sussistano le fattispecie ostative previste nella stessa citata norma.
Da quanto sopra consegue, secondo il collegio che le successive SCIA e CILA risultano improduttive di effetti ex se, in quanto fondate e richiamanti un permesso di costruire decaduto e, quindi, del tutto privo di effetti; ed, inoltre, che nella fattispecie in questione non sussiste da parte del Comune violazione del principio di partecipazione a tutela dell’interessato, in quanto si è in presenza di attività del tutto vincolata in capo all’amministrazione che non poteva che adottare l’ordinanza di demolizione oggetto di impugnativa, difettando ab imis qualsivoglia titolo edilizio a sostegno dei lavori realizzati.
data, 30 giugno 2020

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