01/06/2019 – Le preoccupazioni del Dipartimento segretari comunali Fedir di Fedirets sull’atto di indirizzo dell’area funzioni locali e sulla sezione speciale segretari comunali

Le preoccupazioni del Dipartimento segretari comunali Fedir di Fedirets sull’atto di indirizzo dell’area funzioni locali e sulla sezione speciale segretari comunali

 
Il Dipartimento Segretari comunali e provinciali di Fedir, sezione di FEDIRETS, primo sindacato autonomo dell’Area Funzioni locali, si é riunito in assemblea il 5 aprile ultimo scorso ed ha analizzato con attenzione la bozza di atto di indirizzo che ha finalmente visto la luce agli inizi di questo mese.
Diverse e puntuali sono state le osservazioni che i segretari hanno formulato sul documento, esprimendo forti preoccupazioni per alcuni aspetti di fondamentale importanza che coinvolgono la categoria ed il cui impatto dovrà essere assolutamente ben calibrato nella stesura del CCNL.
Si era in attesa dell’avvio delle relazioni sindacali per il rinnovo del CCNL, al cui tavolo questo sindacato siederà, per esprimere in dettaglio le considerazioni che i segretari hanno formulato con un corposo documento .
Posto che l’avvio delle relazioni sindacali tarda ad arrivare, preme segnalare sin d’ora la posizione di questo Dipartimento Segretari ed in particolare gli aspetti che più allarmano i segretari che a questo sindacato aderiscono.
In primo luogo non è sfuggito l’improprio rinvio alla contrattazione di materie che, ex lege, sono di stretta competenza legislativa per le quali, qualsiasi indebita previsione in altre sedi sarebbe illegittima.
Se in termini generali questo sindacato può trovarsi favorevole ad ampliare le materie del confronto e anche della contrattazione ad altre materie non espressamente previste, è evidente che occorre soppesare adeguatamente le conseguenze sul piano operativo di norme che espongono enti locali, segretari e dirigenti a contenziosi certi ed onerosi.
Si coglie immediatamente una forzatura quando si demanda al nuovo CCNL la disciplina contrattuale in materia di revoca del segretario che si dice dovrà essere coordinata con la disciplina contenuta nell’art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000; il riferimento alla revoca crea un’indebita interferenza con l’inderogabile disciplina di legge fissata nell’art 40 del TUPI. Si rileva infatti che ai segretari inquadrati nelle fasce B e A, al pari degli altri dirigenti dell’area funzioni locali, dovrà già trovare applicazione l’istituto del recesso ( e prescindendo al momento dalle discutibili intenzioni espresse nell’atto di indirizzo di“rendere più semplice e praticabile tale fattispecie a seguito di una valutazione negativa”…) e nell’ambito dello spazio contrattuale definito dall’art.21 del TUPI. Pensare di introdurre per via pattizia ulteriori ipotesi di revoca ci appare assolutamente incongruo con il sistema e costringerà la categoria, se si persevererà su questa strada, a percorrere senza esitazioni le vie giudiziarie per non vedere lese le proprie posizioni giuridiche.
Altrettanto foriere di contenzioso e strascichi giudiziari ai danni degli enti locali sono le ulteriori ipotesi di invasione di campo che si intuisce il CCNL vorrà fare in materie espressamente sottratte alla contrattazione.
Ci si riferisce, tanto per proseguire in questa direzione , alla previsione di un potere di avocazione da parte dei segretari degli atti dirigenziali. Le incongruenze del quadro normativo non possono certamente essere risolte in sede contrattuale poiché sarebbe in evidente contrasto con le norme che definiscono le prerogative dirigenziali e che, certamente, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. A tal proposito è utile ricordare che già l’art. 2 comma 9 bis L. 241/90 disciplina il potere sostitutivo del segretario comunale rispetto agli atti di competenza dirigenziale, ma ne consente l’esercizio solo in caso di inerzia: non sembrano dunque esserci possibilità di intervento da parte della disciplina pattizia.
Analoghe preoccupazioni riguardano il caso della disciplina delle “modalità in cui si esplica la compatibilità tra le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le funzioni dirigenziali attribuite al segretario” o ancora l’intento manifestato di demandare alla contrattazione la definizione dei contenuti delle attività di “sovrintendenza e di coordinamento” dei segretari di cui all’art. 97 del d.lgs 267/2000: all’Aran non è demandata la competenza in materia alla definizione delle funzioni degli organi amministrativi e qualunque previsione sarebbe viziata da palese illegittimità.
Lo sconfinamento in ambiti riservati alla legge, invece, purtroppo, non si è visto, sebbene auspicabile rispetto al tema dei diritti di segreteria da erogare anche nei confronti dei professionisti che operano negli enti in cui è istituita la dirigenza: è questo un tema che va rivisto poiché crea una disparità di trattamento all’interno della categoria e, soprattutto, comporta la mancata valorizzazione economica di complesse attività rogatorie che, peraltro, sono tanto più pregnanti quanto maggiore è la dimensione demografica dell’Ente.
A fronte dei prospettati ed inopinati ampliamenti degli spazi contrattuali, va stigmatizzato inoltre che la Funzione Pubblica non abbia invece colto l’occasione per dirimere questioni ormai risalenti che hanno generato la paralisi nei piccoli enti con impossibilità di assicurare segretari in reggenza/scavalco: questioni introdotte da circolari prefettizie particolarmente vessatorie per la categoria e fondate su presupposti che non si rinvengono né nella legge né nel CCNL dei segretari comunali e provinciali. Il riferimento è in primo luogo alla vicenda delle convenzioni di segreteria che hanno subito, per effetto di una circolare prefettizia, uno stravolgimento del quadro normativo che ha di fatto bloccato il processo associativo dei comuni che su questo strumento avevano fatto leva.
Altri aspetti critici che l’atto di indirizzo non ha affrontato sono quelli relativi al meccanismo della reformatio in peius introdotto dalla circolare del min. int. 3636/2014, o al negato riconoscimento ai segretari di fascia B del relativo trattamento economico, sempre in forza di circolare prefettizia 486-E/2015 ed in deroga al CCNL.
Fedir Dipartimento Segretari, nel preannunciare che presterà la massima attenzione affinché la declinazione dei principi contenuti nell’atto di indirizzo nel CCNL non si traduca nella ennesima ed ormai intollerabile vessazione ai danni della categoria, si impegna a mettere a fuoco, nel corso delle relazioni sindacali, da avviare nel più breve tempo possibile, gli ulteriori aspetti di criticità che dovranno essere affrontati e risolti nello scrivere la nuova disciplina contrattuale 31 maggio 2019

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