01/05/2020 – Assunzioni, dubbi sul passato – Incerto il computo di quelle dei concorsi ante 20/4/2020

Nel silenzio del decreto, si attendono chiarimenti dalla imminente circolare di palazzo Vidoni
Assunzioni, dubbi sul passato – Incerto il computo di quelle dei concorsi ante 20/4/2020
Pagina a cura di Luigi Oliveri
 
La pubblicazione del decreto interministeriale sulle assunzioni negli enti locali, in attesa della circolare esplicativa della Funzione pubblica che avrebbe dovuto accompagnare il decreto, lascia aperti i molti dubbi applicativi relativi al provvedimento.
Due tra quelli maggiormente delicati riguardano i conteggi per le assunzioni relative al 2020 e l’eventuale esclusione dai medesimi conteggi delle assunzioni derivanti da procedure avviate prima del 20 aprile 2020.
 
Ultimo rendiconto approvato
Il primo problema dipende dalle non chiare previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, ai sensi del quale le voci (indicate per altro in modo non certo esaustivo) sono da rilevare sulla base dell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
L’ultimo rendiconto approvato, tuttavia, è un concetto sfuggente. Infatti, nel corso dell’annualità l’ultimo rendiconto approvato cambia. Ad inizio del 2020, l’ultimo rendiconto approvato è ancora quello del 2018. Ma, nel corso dell’anno, una volta approvato il rendiconto 2019, sarà questo l’ultimo approvato.
Bisogna chiedersi se la data di entrata in vigore del decreto (20 aprile 2020) cristallizza il rendiconto del 2018, oppure se il dato è da considerare un flusso. È ben evidente che a inizio di ciascun anno, l’ultimo rendiconto approvato è sempre quello di un anno e mezzo prima. Ma, altrettanto evidente è che gli enti ordinariamente debbono approvare il rendiconto «entro» il 30 aprile (quest’anno il termine è slittato al 30 giugno); nulla esclude che lo si approvi molto prima.
Ragioni di praticità, suggeriscono di cristallizzare il rendiconto all’«ultimo approvato» al 1° di gennaio di ogni anno.
Ragioni di efficienza, consigliano, invece, di aggiornare in corso d’anno il rapporto tra spesa di personale ed entrate. Il rapporto, infatti, è riferito ad un flusso costante; la cristallizzazione di alcuni elementi del rapporto fotografati ad una certa data non pare adeguata al sistema previsto dal decreto
 
Precedenti concorsi
Nel 2020 alcuni comuni effettueranno assunzioni a conclusione di procedure concorsuali avviate prima del 20 aprile 2020. Secondo alcune interpretazioni, queste spese bisognerebbe non venissero conteggiate nel computo del rapporto tra spesa di personale ed entrate. Dato che il decreto del dipartimento uidato dalla ministra Fabiana Dadone tace sul punto, si aspetta quanto possa affermare la circolare. È evidente che questo «scomputo», se verrà ammesso, dovrà avvenire per sempre: cioè, scelta la strada di non inserire tra le spese di personale quelle connesse ad assunzioni per concorsi attivati prima del 20 aprile 2020, queste non dovranno mai essere inserite nel computo, né nel regime transitorio previsto fino al 2024, né nel regime definitivo a partire dal 2025.
V’è, comunque, da osservare che l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto non lascia, sul piano letterale, spazio allo scomputo della spesa per le assunzioni derivanti da concorsi attivati prima del 20 aprile 2020. Infatti, la norma prevede che al numeratore del rapporto vi sia l’intera spesa di personale, rapportata alle entrate, in modo che si evidenzi la sostenibilità della spesa corrente di personale, con le entrate correnti.
Scomputare, quindi, parte di questa spesa corrente di personale appare un artificio contabile di dubbia utilità per un sistema basato appunto sulla sostenibilità spese/entrate. Per altro, le assunzioni effettuate nel 2020 per concorsi avviati prima del 20 aprile sono in ogni caso fondate sul principio del turnover: quindi, si tratta di spesa che va a «ripristinare» una precedente spesa cessata a seguito della cessazione del personale. Non si vede, dunque, la ratio per uno scomputo di questi flussi di spesa nel nuovo sistema di computo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto