01/05/2017 – La Corte di Cassazione sulla onnicomprensività dell’incarico dirigenziale

La Corte di Cassazione sulla onnicomprensività dell’incarico dirigenziale

 Santo Fabiano

 

 

(sf) Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, previsto dall’ art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa e non è derogato dall’art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell’Amministrazione.  Anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale,  la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o individuando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5698/2017 (link in fondo alla pagina) esaminando il caso di un coordinatore amministrativo di un Presidio Ospedaliero a cui era stato conferito l’ulteriore incarico di dirigente amministrativo di un Distretto, la cui posizione, però, non era stata formalmente istituita e per questa ragione ha escluso che riconosciuta la indennità prevista dall’art. 18 del contratto, dovuta solo in caso di assenza della titolare per ferie, malattia o altro impedimento.

testo della sentenza

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