01/04/2020 – Le istruzioni del Viminale per gli accertamenti sanzionatori amministrativi eseguiti dalla Polizia locale

Le istruzioni del Viminale per gli accertamenti sanzionatori amministrativi eseguiti dalla Polizia locale
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
 
Depenalizzati i comportamenti delle persone che senza giustificato motivo escono di casa mettendo a repentaglio la salute pubblica. Ma il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative resta complesso e aggraverà sicuramente l’attività degli organi di vigilanza e delle prefetture. E pure l’attività della polizia locale che dovrà supportare le altre forze di polizia nel controllo del territorio. Lo ha evidenziato il Ministero dell’interno con quattro distinte circolari del 26, 27, 29 e 30 marzo 2020. Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha rimodulato le misure di contenimento dell’epidemia già adottate in precedenza introducendo nell’art. 4 rilevanti novità in materia sanzionatoria. Di fatto si tratta di una depenalizzazione delle più comuni violazioni consistenti nel mancato rispetto del divieto di allontanamento senza giustificato motivo dalla propria abitazione in precedenza punito con l’art. 650 del codice penale. Ora questa violazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro. Per illustrare il corretto procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative il Dipartimento di pubblica sicurezza ha diramato la circolare prot. 300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020. Il riferimento normativo è rappresentato sia dalla L. n. 689/1981 che dal codice stradale, specifica il Viminale. Il pagamento in misura super ridotta, entro 30 giorni dalla contestazione dell’illecito, si risolve con 280 euro di sanzione. Questo importo viene però maggiorato in caso di utilizzo di un veicolo che in modalità scontata corrisponde a 373,34 euro. La competenza ad irrogare le sanzioni appartiene alla prefettura, alla regione o al sindaco a seconda della tipologia di infrazione. Per le violazioni accertate dalle forze di polizia i cui proventi sono destinati allo stato è previsto, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario dedicato. Anche se la violazione in parola è stata accertata dalla polizia locale, ha specificato il Ministero con l’ulteriore circolare del 30 marzo 2020 che fa espresso richiamo alla precedente nota prot. 300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020. Nessun dubbio che spetti anche alla polizia municipale partecipare a questa azione di controllo del territorio. A parere del Viminale che si è espresso con la circolare prot. n. 15350/117(2) Uff. III prot. civ. del 29 marzo 2020, infatti, ai sensi dell’art. 13L. n 689/1981 anche la polizia locale è a pieno titolo legittimata ad accertare questo tipo di violazioni amministrative. Anche se il tenore letterale dell’art. 4, comma 9, D.L. n. 19/2020 aveva sollevato qualche dubbio nella dottrina.

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