01/02/2023 – Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello

Servizi demografici  30 Gennaio 2023

Ufficio emittente Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Numero: 8/2023

Protocollo: 2246/2023

Argomento 

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

Stato civile

Tags Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC)

Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 18 ottobre 2022 adottato ai sensi dell’art.62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile”.

Nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 269 del 17 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del18 ottobre 2022 adottato ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registn’ dello Stato Civile’~ L’art. 1 O, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha stabilito che l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) contenga l’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). A tal fine, l’art. 30, comma 8-bis, lett. c) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n.79, nell’integrare la disposizione di cui all’art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD), ha precisato lo strumento normativa per l’attuazione di detto Archivio stabilendo che “Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all’archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri dello stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis” e più esattamente “con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per /’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali … ” Il provvedimento, pertanto, disciplina la completa informatizzazione dei registri dello stato civile tenuti dai Comuni (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza e morte), centralizzando i relativi atti in un unico archivio nazionale gestito da questo Ministero. Al riguardo, si fa presente che è stato previsto uno specifico progetto, finanziato con i fondi destinati alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è soggetto attuatore, con il coinvolgimento nelle diverse fasi di sviluppo di tutti gli attori del processo. D.A.I.T. – Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento – Prot. Uscita N.0002246 del 30/01/2023

Il decreto, indicato in oggetto è costituito da 14 articoli, riguardanti i criteri generali, e 4 allegati, riportanti aspetti specifici ed elementi tecnico-operativi. Esso definisce, in linea con quanto previsto dall’art. 62, comma 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai Comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri stessi, inteso come strumento di adeguamento e di evoluzione dell’ANPR stessa, senza incidere, in alcun modo, sulla disciplina vigente in materia di ordinamento dello stato civile. L’intero sistema è stato, infatti, delineato estendendo le funzionalità dell’ANPR nel rispetto della natura e delle caratteristiche che contraddistinguono, nel nostro ordinamento, gli atti dello stato civile, quali atti tipici a contenuto vincolato, garantendo, in primo luogo, la loro immodificabilità, dopo la chiusura con la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile, salvo che per le eventuali successive attività di rettificaz1one o correzione dello stesso con le modalità prescritte dalla normativa vigente (art. 6, comma 4), nonché assicurando la puntuale osservanza, anche in ambito digitale, delle regole riguardanti l’iscrizione, la trascrizione e l’annotazione degli atti in parola (art. 6, comma 3). L’univocità di ogni atto riportato in ANSC è resa possibile tramite l’assegnazione di una numerazione progressiva, costituita da una stringa contenente una serie di elementi, che, oltre a consentire la sua identificazione in ANSC, permette una puntuale individuazione dell’atto stesso da parte del Comune che lo ha formato (art.6, comma 5). Il decreto definisce, inoltre, la gestione delle comunicazioni prescritte dall’ordinamento tra ufficiali dello stato civile e tra questi ultimi e gli ufficiali dell’anagrafe, indicando le procedure da osservare soprattutto nel cosiddetto periodo ibrido, durante il quale dovranno necessariamente convivere il sistema digitale, così come delineato dall’ANSC, e quello analogico (art.7) nonché il servizio di rilascio telematica dei certificati dello stato civile riguardanti il richiedente (art. 11) Resta, invece, preclusa la possibilità di rilascio automatico degli estratti, per i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, è necessaria un’attività “filtrata” da parte dell’ufficiale dello stato civile in ragione dei dati in essi contenuti, taluni dei quali potrebbero essere ritenuti non estensibili ai sensi della disciplina di settore. Il sistema ha previsto, pertanto, soltanto la gestione delle richieste di rilascio degli estratti rimettendo i successivi adempimenti all’ufficiale dello stato civile (Ali. 4, 8 6) Nell’ambito delle previsioni contenute all’art. 9 del decreto (modalità per l’archiviazione e la conservazione) è stato previsto, al comma 5, di mettere a disposizioni dei prefetti e dei loro delegati idonei profili di accesso per consentire agli stessi l’effettuazione delle verifiche prescritte dall’ordinamento dello stato civile. Le disposizioni finali (art. 13) riguardano, infine, l’applicazione delle norme vigenti in materia di tenuta dei registri dello stato civile nel periodo antecedente all’adesione dei Comuni all’ANSC indicando, nel contempo, i termini per la loro adesione al nuovo sistema. In proposito si rappresenta che è in corso una fase di testing, cui farà seguito, nei prossimi mesi, un periodo di adozione controllata da parte dei Comuni che si renderanno disponibili, al termine del quale gli enti locali potranno aderire gradualmente entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte di questa Amministrazione della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale. l servizi forniti dall’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile saranno erogati dal Ministero dell’Interno attraverso una piattaforma sviluppata da Sogei S.p.A. Il progetto costituisce un significativo strumento di semplificazione nell’espletamento delle attività svolte dagli ufficiali dello stato civile e da quelli dell’anagrafe, prevedendo la realizzazione di servizi mirati ad agevolare lo scambio, in tempo reale, dei dati relativi allo stato civile dei cittadini e i conseguenti aggiornamenti anagrafici. Posto il rilievo centrale e strategico dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino, si richiama l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità, in questa prima fase, di informare e di sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci sulla novità normativa, assicurando loro l’emanazione da parte di questo Dipartimento, nei successivi passaggi del progetto, di ulteriori, precise indicazioni sulle modalità operative e sugli adempimenti necessari per la piena realizzazione del sistema.

ALLEGATI 

   

 

 Circolare DAIT n.8/2023

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