Tratto da: Giurisprudenzappalti 

Il Consiglio di Stato (VI, ord. 10 dicembre 2024, n. 9928) solleva questione di pregiudizialità invitando la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1. “se l’art. 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento n. 1370/2007, deve essere interpretato nel senso che la disciplina, di cui all’art. 5, paragrafo 2, cit., dell’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri ad una società in house richieda una verifica circa l’esistenza di un trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore interno aggiudicatario e non si applichi laddove difetti detto trasferimento del rischio ovvero se la norma prescinda del tutto dalla analisi del trasferimento del rischio operativo per difetto di alterità della società in house – connotata dal requisito del controllo analogo – rispetto all’amministrazione”;

2. “se il diritto unionale e, segnatamente, l’art. 5, paragrafo 2, Regolamento n. 1370 cit., con riguardo all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri, nella parte in cui prevede che tale aggiudicazione sia possibile ‘a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale’, osti ad una normativa nazionale, del tipo previsto dall’art. 192, comma 2, cit., la quale, pur non vietando del tutto il ricorso all’in house, lo ammette ma con limitazioni e, in particolare, consente alle amministrazioni di ricorrere a tale modello di affidamento solamente in presenza di una dimostrata situazione di fallimento del mercato e non sulla sola base di una valutazione di convenienza economico-amministrativa”.

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