Tratto da: ANAC 

Il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il cosiddetto divieto di pantouflage, che dura tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che vieta l’assunzione da parte del privato al ricorrere di specifici presupposti.

La precisazione arriva con un parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024, in risposta a un’istanza pervenuta da una società privata di costruzioni, attiva tra l’altro nel settore delle manutenzioni di servizi gestiti in rete per il trasporto di gas. La richiesta di chiarimenti riguardava la possibilità di assumere alle proprie dipendenze un soggetto in forza, con il ruolo di quadro, ad una società a controllo pubblico operante, in una provincia toscana, prevalentemente nel settore della distribuzione e misura del gas, proprietaria di reti di distribuzione locale e con funzioni di stazione appaltante nei confronti della stessa ditta privata che si è rivolta all’Autorità per avere il suo parere. 

Secondo quanto rilevato dall’Anac nel corso dell’istruttoria, le funzioni svolte dal dipendente in questione, pur assunto come quadro nella società controllata, sono apparse ragionevolmente riconducibili a mansioni dirigenziali che comportano esercizio di competenze di amministrazione e gestione. Alla luce dell’articolazione della struttura direzionale della società e di quanto dispone per i quadri il contratto collettivo di lavoro del settore gas-acqua, si è potuto concludere che il soggetto abbia “competenze gestionali rilevanti”, svolgendo “un’attività caratterizzata peraltro da una certa autonomia e dall’esercizio della discrezionalità anche decisionale”. 

L’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato anche esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico stabilendo che – ai soli fini dell’applicazione di tale divieto – sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal decreto legislativo. n. 39/2013. Resta fermo, infatti, che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo, come nel caso in esame, gli atti esercizio di poteri autoritativi e negoziali rilevano solo se posti in essere dai soggetti sopra menzionati.

Le recenti Linee Guida emanate dall’Anac hanno anche chiarito che affinché venga in rilievo il divieto di pantouflage il potere autoritativo e negoziale deve essere esercitato, per conto dell’amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio, in modo “concreto ed effettivo”. Quindi, non in maniera astratta e formalistica, ma sostanziale e tale da incidere sulla sfera giuridica dei privati. 
Da questo punto di vista, rispetto al caso specifico esaminato, il parere evidenzia come il dipendente abbia svolto nella società controllata mansioni, anche di responsabilità e con capacità di indirizzo, coordinamento e gestione amministrativa, nell’ambito di affidamenti verso la stessa ditta privata che intendeva offrirgli un posto di lavoro. L’Autorità ha quindi concluso per l’applicazione del divieto di pantouflage che, come ricordato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione, è volto a ridurre il rischio di pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali da parte di soggetti privati, che potrebbero prospettare al dipendente pubblico opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

 
 

Il Parere anticorruzione dell’Autorità

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