Sulle spese di lite in sede di ricorso straordinario e sull’obbligo di rimborso del contributo unificato

Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Spese giudiziali – Disciplina – Nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza.

In base alla disciplina dettata dagli artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199 del 1971, elemento strutturale del ricorso straordinario è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero nella misura in cui nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata (1).

Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Contributo unificato – Soggetto passivo – Parte soccombente – Natura – Obbligazione ex lege dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto.

Il soggetto passivo del contributo unificato, anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è la parte soccombente e non la parte che lo ha meramente anticipato. Invero, il contributo unificato dà luogo ad una obbligazione ex lege – di importo predeterminato – la cui prestazione pecuniaria è dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto, tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare (2).

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 2021, n. 118.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: sulla natura del contributo unificato: Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596; Cass. civ., sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18828; Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2015, n. 453; Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3153; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 625.
Precedenti difformi: non risultano specifici precedenti difformi.

Cons. Stato, sez. I, parere 12 febbraio 2024, n. 135 – Pres. Poli, Est. Menichelli

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