Sulla legittimità dell’esclusione dalla gara d’appalto dell’impresa cui è stato revocato il controllo giudiziario

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario – Revoca – Esclusione dalla gara

Qualora sia revocato il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, l’interdittiva antimafia riacquista efficacia, anche se la revoca del controllo giudiziario è avvenuta per il ripristino della legalità nell’impresa colpita; né tale soluzione appare in contrasto con i principi costituzionali o con quelli della C.e.d.u., attesa la conformazione, e la diversa funzione, dei due istituti dell’informativa (e iscrizione alla white list) e del controllo giudiziario. Pertanto, è legittima l’esclusione dalla gara d’appalto, per mancanza del requisito di moralità di cui all’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, essendo stata già sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011, successivamente revocato, e non risulta iscritta nella cd. “white list”, né nell’elenco delle imprese richiedenti la detta iscrizione (1).

(1) Cons. Stato, Ad. plen., nn. 7 e 8 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 4912 del 2022;

Difformi: non risultano precedenti difformi.

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