Sugli obblighi gravanti sul proprietario di un’area inquinata nel caso di spontanea attivazione degli interventi

Ambiente – Inquinamento – Proprietario del sito – Misure di prevenzione – Misure di messa in sicurezza d’emergenza – Obbligo – Sussiste – Misure di messa in sicurezza definitiva, interventi di bonifica e di ripristino ambientale ––– Obbligo – Esclusione – Spontanea attivazione degli interventi – Obbligo – Sussiste – Fonte – Gestione di affari non rappresentativa.

Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, non anche le misure di messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario abbia spontaneamente attivato tali interventi egli deve portarli a compimento, o comunque proseguirli finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. In questo caso, infatti, la fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole va rinvenuta nell’istituto della gestione di affari non rappresentativa (1).

(1) Precedenti conformi: nel senso che il proprietario non colpevole dell’inquinamento, ove aderisca spontaneamente ad un accordo, anche in sede di pianificazione urbanistica, è poi tenuto a dare corso a tutte le attività di messa in sicurezza e bonifica ivi previste nel rispetto della disciplina normativa relativa al responsabile dell’inquinamento, v. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2022, n. 567; 2 maggio 2022, n. 3426; 24 gennaio 2020, n. 567. Sull’obbligo in capo al proprietario non responsabile di adottare le misure di prevenzione e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, in quanto entrambe connotate, alla luce del principio di precauzione, dalla finalità di mera prevenzione dei danni: Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2022, n. 5863 e 5864; Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3426; Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1658; Cons. Stato, sez. VI, 3 gennaio 2019, n. 81; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509; Cons. Stato, parere 23 novembre 2011, n. 2038 (richiamato sia da Cons. Stato, Ad. plen., ord. 25 settembre 2013, n. 21, sia da Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2740, come orientamento che ritiene legittima l’imposizione, in capo al proprietario non responsabile, dell’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza d’emergenza; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263 (sempre richiamato da Cons. Stato, Ad. plen., ord. 25 settembre 2013, n. 21).

Pur non rilevando nel caso di specie, stante il fatto che vi era stata un’assunzione spontanea degli obblighi, si vedano in senso difforme: sull’assenza di una base legislativa per imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6957; Cons. Stato, Ad. plen., ord. 25 settembre 2013, n. 21, che precisa la circostanza secondo la quale gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’articolo 253 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nello stesso senso, di recente, Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 2023, n. 3077.

Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1110 – Pres. Neri, Est. Furno

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto