Pubblico impiego: nel settore contrattualizzato, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001)

In tema di pubblico impiego contrattualizzato: a) in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale sancito dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») – per il quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa ovvero che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto – al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo diversa previsione espressa della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario; b) nell’ipotesi della reggenza di un ufficio dirigenziale temporaneamente vacante, escluso l’esercizio di mansioni superiori, il dirigente ha diritto a percepire ulteriori compensi solo qualora abbia stipulato un contratto individuale; c) nel caso di conferimento illegittimo di tale incarico, non può trovare applicazione l’art. 2126 c.c., riferibile all’evenienza che la prestazione lavorativa sia eseguita in difetto di titolo per la nullità del rapporto di lavoro, e non a quella che i compiti attribuiti, pur sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta.

Corte di cassazione, sezione lavoro, 12 marzo 2024, n. 6521

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