Parere in ordine al conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione a personale dipendente con rapporto di lavoro di natura non dirigenziale.

È stato richiesto ad ANAC – in considerazione del vigente quadro normativo (art. 1. comma 1, lettera g), d.lgs. 39/2013) che prevede l’inconferibilità dell’incarico unicamente per il personale di qualifica dirigenziale e nel solo caso di sentenza penale non definitiva – se la previsione normativa sia estensibile, nell’alveo dell’autonomia regolamentare e discrezionale dell’Ente, al personale non dirigenziale, anche in relazione a pronunce di condanna per responsabilità civili e/o amministrativo-contabili, ferma restando l‘obbligatorietà del procedimento disciplinare e gli effetti conseguenti.

Il quesito è posto da Comune dotato di dirigenza che ha necessità di approfondire in quale ipotesi la figura di P.O. (ora Elevata qualificazione) sia assimilabile a un incarico dirigenziale ai sensi del dlgs. 39/2013 e se vi sia la possibilità di estendere le ipotesi di inconferibilità al personale non dirigenziale, anche in relazione a pronunce di condanna per responsabilità civili e/o amministrativo-contabili.

L’ANAC, dopo aver  fatto distinzione tra  enti privi di dirigenza, dove i titolari di P.O. sono figure apicali e godono della più ampia autonomia, ed enti con dirigenza, dove i titolari di P.O. sono collocati all’interno di strutture di massimo livello alla cui responsabilità è preposto un dirigente, evidenziando come, nel secondo caso l’autonomia della P.O. trovi il suo limite nella corrispondente autonomia del dirigente, risponde come di seguito indicato.

Soltanto negli enti locali privi di dirigenza, l’incarico di posizione organizzativa (ora E.Q.)  è conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. 267/2000 e in tal caso:

– risulta qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale;

 – rientra nella definizione di “incarico dirigenziale interno” di cui all’art. 1, co. 2 lett. j), del d.lgs. n. 39/2013, con conseguente applicazione dell’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2013, nel ricorrere dei presupposti previsti dalla citata disposizione.

In merito alla seconda parte del quesito posto, ovvero se l’inconferibilità (art 3 del d.lgs. 39/2013) sia estensibile anche in relazione a pronunce di condanna per responsabilità civili e/o amministrativo-contabili, ANAC chiarisce che le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità per il conferimento di incarichi nelle PP.AA. sono tassative e devono essere interpretate restrittivamente, non essendo ammissibile una loro applicazione in via analogica (in tal senso C. Conti, sez. giur. per la Regione Emilia-Romagna, sent. n. 79/2018). La condotta, per essere illecita, deve essere posta in violazione di una specifica norma di legge che la preveda, noma che non può essere interpretata in via analogica.

Di seguito il parere ANAC

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