NOTA SINTETICA: D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” convertito in legge n. 38 del 25 marzo 2024, pubblicata in GU il 28 marzo 2024

PREMESSA

 È stata pubblicata nella G.U. del 28 marzo 2024, la legge n. 38, di conversione del dl n. 7/2024, cd dl elezioni, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Il provvedimento, oltre a disciplinare l’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative (si voterà sabato 8 giugno e domenica 9 giugno p.v.), contiene disposizioni impattanti sull’ordinamento di Comuni e Città Metropolitane, quali quelle in materia  di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, nonché di abrogazione del vincolo del terzo mandato per i Sindaci di tutti i Comuni fino a 5 mila abitanti  e della possibilità del terzo mandato per i Sindaci dei Comuni da 5 001 fino 15 mila abitanti.  

Si riporta di seguito una nota sintetica, con i contenuti della legge di conversione, dando conto delle modifiche e integrazioni approvate durante il passaggio parlamentare.

  • Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione dell’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative (Art. 1, commi 1-4)

La norma in commento dispone che, per l’anno 2024, le eventuali operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.00, anziché solo nella giornata di domenica, come stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge n. 147 del   2013, ad eccezione delle   elezioni   della   prossima primavera che   vedranno   il  contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, amministrative e regionali.

La norma prevede che, solo per la tornata elettorale primaverile del 2024,  le operazioni di voto si svolgono nella giornata di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle  ore 23, e nella giornata di domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

La norma inoltre detta disposizioni per il caso di abbinamento delle citate consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con un turno di elezioni amministrative e con eventuali elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In particolare, viene previsto che:

  • ai fini del computo dei termini procedimentali si considera giorno della votazione quello della domenica;
  • la consegna del materiale destinato agli uffici elettorali di sezione (lista degli elettori, manifesto con le liste dei candidati, schede elettorali, verbali di nomina degli scrutatori, matite copiative, urne, designazioni dei rappresentanti di lista, bollo della sezione, ecc.) è effettuata entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione e l’ufficio elettorale di sezione è costituito alle ore 9;
  • una volta completate le attività di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l’ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, mentre lo spoglio delle schede relative alle elezioni regionali e a quelle comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le regionali;
  • l’entità degli onorari forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le elezioni politiche e amministrative ex articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70;
  • per gli adempimenti comuni alle diverse tipologie di consultazione si applicano le disposizioni dettate per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e il riparto delle relative spese tra gli enti interessati (Stato, Regione, Comune) è disciplinato dall’articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. In base a tale norma, fermo restando che le spese sono ripartite in misura proporzionale tra gli enti medesimi, l’importo massimo da rimborsare a ciascun Comune – fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi – è stabilito con decreto del Ministero dell’interno con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, pper l’anno 2024 viene  ddisposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti d   egli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all’articolo 9 della legge n. 136 del 1976.

 Differimento delle elezioni provinciali 2024 (Art. 1, comma 4-bis)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell’intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

  • Disposizione in materia di Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali (Art. 1-bis)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, apporta una modifica all’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 37 del 2011 inerente la composizione delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e specifica che i funzionari statali, da nominare componenti aggiunti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, possano essere sia in servizio sia a riposo.

  • Voto degli studenti ‘fuori sede’ nelle elezioni europee 2024 (Art. 1-ter)

La norma in commento, inserita durante l’esame in Senato, introduce in via sperimentale la disciplina dell’esercizio del voto, per le sole elezioni europee del 2024, da parte degli studenti domiciliati, temporaneamente, in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di residenza. In particolare, vengono distinte due casistiche:

  1. la prima attiene all’ipotesi in cui il domicilio temporaneo sia entro la medesima circoscrizione elettorale. In tal caso, l’elettore fuori sede vota nel Comune in cui ha il domicilio temporaneo;
  2. la seconda riguarda la circostanza in cui il domicilio temporaneo ricada in un’altra circoscrizione elettorale. In tal caso, l’elettore fuori sede vota nel Comune capoluogo della Regione in cui si trovi il Comune di domicilio temporaneo, recandosi presso sezioni elettorali speciali, specificamente istituite e la cui composizione e funzionamento sono disciplinate dal medesimo articolo 1-ter.

La norma, inoltre, delinea la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di voto: gli elettori fuori sede devono presentare, almeno 35 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, domanda al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda può essere presentata personalmente, tramite persona delegata o mediante l’utilizzo di strumenti telematici e deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla medesima norma in commento.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni comunali, si evidenzia che il Comune di residenza verifica il possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell’elettore fuori sede, entro 20 giorni precedenti la data delle elezioni, e ne dà notizia al Comune in cui l’elettore si recherà a votare (e, dunque, il Comune di temporaneo domicilio ovvero il Comune capoluogo di Regione). Inoltre, l’ufficiale elettorale del Comune di residenza annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l’elettore fuori sede, che quest’ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro Comune.

Con riferimento alle sezioni elettorali speciali, il Sindaco ne nomina il presidente e i componenti preferibilmente tra gli iscritti ai rispettivi albi.

Infine, le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale e le operazioni di scrutinio si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

La norma in commento, inoltre, quantifica gli oneri derivanti dall’istituzione delle sezioni elettorali speciali presso ogni capoluogo di Regione in 614.149 euro, per l’anno 2024. La relativa copertura è attinta dal Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell’attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

  • Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (Art. 2)

La norma in commento, al fine di evitare gli inconvenienti che possono derivare dal mancato allineamento tra le risultanze censuarie e l’ammontare dei residenti presenti in ANPR intende ripristinare la possibilità della restituzione ai Comuni dei dati censuari anche «in forma individuale» (in termini di probabilità di presenza/assenza nella dimora abituale), trattandosi dell’unica “forma” che permette di realizzare un’effettiva revisione qualitativa delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento anagrafico.

La norma interviene altresì sulla disciplina relativa alla determinazione della cd. “popolazione legale”, ossia della popolazione risultante dal censimento da utilizzare come riferimento ufficiale per l’applicazione di norme di legge o regolamento, il cui dato è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale (e non più decennale).

Infine, si prevede l’adozione di un apposito regolamento governativo attraverso il quale andrà operata la riforma delle disposizioni del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 1989) collegate all’esecuzione del censimento della popolazione e all’esercizio delle funzioni affidate all’ISTAT (in particolare: cancellazione e revisione delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, da un lato, e vigilanza anagrafica, dall’altro). Questa riforma, nell’ottica dell’efficiente integrazione tra censimento della popolazione e anagrafe, mira ad adeguare la disciplina anagrafica all’avvenuta introduzione del censimento permanente della popolazione e, più in generale, all’evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenendo conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell’ANPR e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

  • Registrazione di simboli politici come marchio d’impresa (Art. 2-bis)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, prevede che la registrazione come marchio d’impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica, non rileva ai fini della disciplina elettorale, ed in particolare ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste nonché della propaganda elettorale.

  • Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione (Art. 3)

La norma in commento intende garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile.

Dispone dunque che il sistema elettorale applicabile a tutti i Comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del TUEL per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l’elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

La norma introduce altresì una riserva di legge statale in merito alla individuazione dei predetti capoluoghi, escludendo al riguardo la competenza statutaria. Infine disciplina l’ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più Comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei Comuni medesimi.

  • Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (Art. 4)

La norma in commento modifica l’articolo 51, comma 2, del TUEL innalzando il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti ed eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

Fasce demografiche

Limiti di mandato di cui all’art. 51, comma 2 del TUEL e successive modificazioni e integrazioni

Comuni fino a 5.000 abitanti

Non si applica alcun limite di mandato

Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti

Il limite di mandato si applica allo scadere del terzo mandato consecutivo

Comuni superiori a 15.000 abitanti

Il limite di mandato si applica allo scadere del secondo mandato consecutivo

In deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL la norma dispone che, per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

  Proroga contributo per indennità Sindaci che hanno deliberato riduzione della stessa (Art. 4, comma 2 bis)

La norma in commento, richiesta dall’ANCI e introdotta durante l’esame in Senato proroga fino al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 1 comma 20 ter del d.l. 198/2022. Con tale proroga pertanto continua ad esserci la possibilità che il contributo statale per l’indennità degli amministratori locali possa essere attribuito, fino al 31 dicembre 2025, anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

  • Esenzione dalla sottoscrizione di firme per le elezioni europee (Art. 4 bis)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, riscrive la disposizione vigente in materia di esenzione di firme richieste per la presentazione di liste alle elezioni europee. L’esenzione vale per il partito che abbia ottenuto con il suo contrassegno un seggio nelle ultime elezioni europee in una circoscrizione italiana. L’esenzione diviene condizionata all’affiliazione a un partito politico europeo che sia costituito in Gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Dunque, non è più sufficiente il requisito (che permane) di aver conseguito un eletto nel Parlamento europeo.

  • Ineleggibilità dei dipendenti della regione alla carica di consigliere regionale (Art. 4 ter)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, prevede che la disposizione che stabilisce l’ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della regione per il rispettivo consiglio si applica esclusivamente a coloro che svolgono, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative.

  • Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale (Art. 4 quater)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, modifica l’articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990 estendendo l’applicabilità della disposizione, che individua una serie di soggetti ulteriori rispetto ai notai per l’autenticazione delle sottoscrizioni nei procedimenti elettorali, anche all’autenticazione delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale. Pertanto, sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai, anche  i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

  • Forme ulteriori di decentramento in Comuni sopra i 300.000 abitanti (Art. 4-quinquies)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, interviene sulla disciplina dello status degli amministratori locali di forme particolari e più accentuate di decentramento comunale che il TUEL (articolo 17, comma 5) consente di istituire, al proprio interno, ai Comuni con una popolazione superiore ai 300.000 abitanti e chiarisce i termini entro cui ai suddetti Comuni è consentito derogare alla normativa vigente.

Nello specifico si ricorda che l’articolo 17, comma 5, del TUEL sopracitato, dispone che, nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto possa prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai Comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione.

Come si legge nel dossier della Camera dei deputati tale disciplina, può consistere “anche” – ma non solo – in un mero “rinvio alla normativa applicabile ai Comuni aventi uguale popolazione”. Ai citati Comuni è stato dunque riconosciuto il potere di disciplinare la materia dello status degli amministratori delle proprie forme di decentramento in deroga rispetto alla normativa applicabile in via generale agli amministratori circoscrizionali.

 La norma in commento, pertanto, dispone:

  • che i trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità che siano stati determinati e riconosciuti, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai Comuni superiori ai 300.000 abitanti in favore degli amministratori delle proprie forme particolari e più accentuate di decentramento, non sono soggetti a ripetizione.
  • chiarisce quale sarà il regime da applicare alla materia in futuro. In particolare, attribuisce ad un decreto del Ministero dell’interno il compito di stabilire i criteri e le modalità con cui i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, indennità e gettoni di presenza, specificando che comunque, tali emolumenti non dovranno determinare, nel loro complesso, una spesa superiore a quella che il Comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall’articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali. Il decreto del Ministero dell’interno deve essere emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato Città.

Pertanto, come pure affermato nel succitato dossier, ai sensi della norma in commento, i Comuni superiori ai 300.000 abitanti sono e restano anche per il futuro, titolari del potere di derogare alle disposizioni vigenti in materia di indennità dei componenti delle proprie forme particolari e più accentuate di decentramento, ma a parità di spesa complessiva.

  • Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2024 (Art. 4-septies)

La norma in commento, introdotta durante l’esame in Senato, riduce della metà (da 30.000 a 15.000) il numero minimo delle sottoscrizioni degli elettori necessarie per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali per le elezioni europee del 2024. Resta invariato il numero massimo delle sottoscrizioni pari a 35.000.

  • Disposizioni finanziarie (Art. 5)

La norma di chiusura reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l’anno 2024.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto