Ne bis in idem europeo e provvedimenti sanzionatori dell’AGCM

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pronunce giurisdizionali straniere – ne bis in idem – Operatività

L’applicazione del principio del ne bis in idem, che presuppone l’esistenza di una precedente decisione definitiva, non implica necessariamente che le decisioni successive alle quali osta detto principio possano essere solo quelle adottate dopo tale precedente decisione definitiva.

Infatti, tale principio esclude che, qualora esista una decisione definitiva, possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti.

In merito al tema specifico connesso ai rapporti tra accertamenti dell’autorità nell’ambito del public enforcement in materia di tutela dei consumatori e pronunce definitive di organi giurisdizionali stranieri, si assume che:

i) qualora la decisione di un’autorità giurisdizionale straniera divenga definitiva prima del provvedimento già adottato dall’A.G.C.M. ma non ancora definitivo, in quanto sub iudice, l’applicazione – ove ne ricorrano i presupposti- del principio del ne bis in idem non potrà, comunque, invalidare le parti di tale provvedimento che costituiscono esercizio dei poteri sopra indicati o, comunque, di un potere diverso da quello sanzionatorio;

ii) qualora una decisione definitiva di un’autorità giurisdizionale straniera intervenga prima dell’avvio o della conclusione del procedimento dell’A.G.C.M., all’autorità non dovrebbe essere, comunque, precluso né l’avvio o né la conclusione di tale procedimento per l’esercizio dei poteri sopra indicati o, comunque, di un potere diverso da quello sanzionatorio.

In relazione a quest’ultima ipotesi, il cumulo di procedimenti non può ritenersi precluso proprio in quanto quello avviato dall’autorità non è, soltanto, sanzionatorio ma eventualmente sanzionatorio, con la conseguenza che la preclusione derivante dal divieto non potrà interessare procedimenti o segmenti di un unico procedimento finalizzati all’applicazione di una sanzione. (1)

 

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