tratto da le autonomie.it

di Luigi Oliveri

Occorre rivedere sempre sistemi e criteri di disciplina delle progressioni orizzontali ogni volta che divenga efficace un nuovo Ccnl?

E’ la domanda che si pongono opportunamente G. Bertagna e D. D’Alfonso nell’articolo pubblicato su NT+ del 31.8.2026 “Nuovo contratto, percorso a ostacoli per le progressioni orizzontali negli enti locali“.

L’articolo 7, comma 4, lettera c), del Ccnl 23.2.2026 demanda alla contrattazione decentrata “le procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14. (Progressione economica all’interno delle aree) comma 2, lettere a), b), d), e), f), g), h) e comma 8, con l’individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per singola area”.

Le norme dell’articolo 14, comma 2, del Ccnl nelle quali, dunque, può intervenire la contrattazione decentrata sono:

  • lettera a): regole di partecipazione alla procedura selettiva: possono esservi ammessi i lavoratori in servizio alla data di decorrenza del beneficio, che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. La contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c), può intervenire sul termine riducendolo a 2 anni o elevandolo a 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa ;
  • lettera b): il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area;
  • lettera d): 
    • nel caso in cui il requisito di cui al comma 2 lett. a) sia fissato in due anni dalla contrattazione collettiva integrativa, nella medesima sede di contrattazione è possibile stabilire che la media delle valutazioni sia calcolata sulle ultime due anziché sulle ultime tre;
    • definizione di ulteriori requisiti correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi attivati dall’ente;
  • lettera e): la ponderazione dei criteri di cui alla lettera garantendo che in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non possa essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non possa essere attribuito un peso superiore al 40% del totale;
  • lettera f): punteggio aggiuntivo per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche almeno da 6 anni, complessivamente non superiore al 5% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d).;
  • lettera g): definizione dei criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione;
  • lettera h): possibilità di prevedere distinte graduatorie, nell’ambito dell’Area dei Funzionari ed EQ, tra il personale titolare di incarico di EQ e il personale non titolare del predetto incarico, laddove emergano questioni di conflitto di interessi;
  • comma 8: possibilità negli enti privi di dirigenza, di stabilire che l’attribuzione delle progressioni economiche sia effettuata con unica graduatoria di ente, anziché attraverso distinte graduatorie.

Si tratta di “regole del gioco” che hanno natura negoziale, ma non una scadenza: valgono come sistema selettivo permanente, modificabile solo in presenza di disposizioni contrattuali collettive nazionali che richiedono necessariamente dette modifiche.

Per altro, non si deve dimenticare che nel caso di specie il Ccnl attribuisce alla contrattazione decentrata la facoltà di disciplinare gli istituti visti sopra, sicchè in caso contrario si applica direttamente quanto prevede il Ccnl.

A ben vedere, la contrattazione decentrata deve ogni anno intervenire solo per definire quante progressioni economiche effettuare in relazione alle risorse messe a disposizione.

Le regole operative della procedura possono considerarsi comunque valide: i Ccnl disapplicano le proprie norme, non quelle della contrattazione decentrata, a meno che le modifiche dei Ccnl non incidano su quelle decentrate che, in questo caso, se contrastino con quelle nazionali sono per altro radicalmente nulle e sostituite automaticamente dalle clausole del Ccnl.

 
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