Le poliedriche responsabilità del segretario comunale

Con la sentenza nr. 2 del 2024 la Sezione Trentino Alto Adige della Corte dei conti ha condannato, pro quota, un segretario comunale per mancato rilevamento della illegittimità di un incarico ad un soggetto esterno.

In sostanza, posto che secondo lo statuto della Regione Trentino Alto Adige gli enti locali possono avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato, l’omessa motivazione circa il mancato ricorso ad un patrocinatore pubblico ha comportato responsabilità per l’esborso conseguente al pagamento del compenso al legale esterno.

Al riguardo devesi rilevare come la nomina di avvocati esterni all’ente, specie in alcune materie per cui è previsto il patrocinio con proprio funzionario, potrebbe comportare responsabilità per le conseguenti spese.

Viene in rilievo, innanzitutto, l’art. 417 bis del c.p.c. secondo cui le pubbliche amministrazioni convenute in giudizio da propri dipendenti per cause di lavoro, possono essere assistite con propri funzionari.

Di tenore analogo la normativa in tema di difesa innanzi alla Corti di giustizia tributaria (art. 11 dlgs nr. 546 del 1992), laddove è prevista di norma la rappresentanza con il dirigente o funzioario addetto all’ufficio tributi.

Quel che rileva, in questa sede, è anche la affermazione di responsabilità in capo al segretario comunale.

In realtà la lettura dell’art. 97 del TUEL consente di ritenere persistente il potere dovere del segretario di esprimere la sue perplessità a seguito delle verbalizzazioni di deliberazioni di giunta o di consiglio, stante la chiara espressione della norma, secondo cui partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.

Funzioni consultive sta a significare che deve esprimere la propria opinione (anche se non gli viene chiesto espressamente) stante la sua posizione di primus inter pares rispetto ai responsabili dei servizi (cui pure è demandato un parere obbligatorio ex art. 49 del TUEL).

Se prima della entrata in vigore del dlgs nr. 267 del 2000 la precedente normativa prevedeva una necessità di parere espresso e una chiara responsabilità del segretario (l’art. 53, comma 4, della legge nr. 142 del 1990 prevedeva che I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto), anche alla luce del mutato quadro ordinamentale permane un generale potere di vigilanza in capo allo stesso.

Il mutato assetto ordinamentale, infatti, non ha scalfito il granitico indirizzo della giurisprudenza della Corte dei conti.

Sul punto C. conti, sez. Puglia, n. 590/03 secondo cui  «L’intervenuta soppressione, ai sensi dell’ art. 17 comma 85 L. n. 127/97, del parere di legittimità del segretario comunale su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio, già previsto dall’art. 53 L. n. 142/90, non esclude che il segretario comunale, cui l’art. 17 comma 68 L. n. 127/97 intesta specifici compiti di consulenza giuridico-amministrativa, possa — ed ove richiestone debba — comunque rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti e che del parere reso debba rispondere ai sensi dell’art. 53 comma 3 L. n. 142/90, che costituisce espressione di un principio generale, operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del parere espresso. »

Infatti, stante la sua posizione di garanzia, seppur annacquata da una scelta fiduciaria da parte del sindaco, il legislatore ha inteso conferire allo stesso i penetranti e responsabilizzanti compiti in tema di anticorruzione.

Tanto è ver che secondo la legge 190 del 2012 negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

Di talchè l’unica esimente, sufficiente per la diminuzione del quantun risarcibile consiste nella imputazione virtuale del danno; ovvero nel considerare corresponsabili assieme al segretario convenuto in giudizio anche altri soggetti (responsabile del servizio, sindaco, assessori) e imputare, virtualmente, una parte del danno a costoro; con la conseguenza che solo una parte del danno contestato sarà addebitabile al segretario comunale.

Coeve alle misure anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012, vi sono le novità introdotte con Dl n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito, con modifiche, in legge n. 213 del 7 dicembre 2012) che rafforzano il sistema dei controlli in materia di enti locali.

Innanzitutto i controlli interni tendono ad assolvere anche una funzione ispettiva, esercitata e coordinata dal segretario del comune che è il soggetto disegnato come responsabile della prevenzione della corruzione.

In secondo luogo gli stessi assumono una valenza simile ad un controllo aziendale.

In definitiva la sentenza della Sezione Altoatesina non fa che confermare il granitico indirizzo della giurisprudenza della Corte dei conti in tema di persistenza della responsabilità amministrativa del segretario comunale.

Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., 07/11/2017, n. 399   L’affidamento di incarichi a soggetti esterni alla PA può avvenire soltanto nei casi di necessità e urgenza, cioè per esigenze cui non possono esser fronteggiate con il personale in servizio, e sempre previa determinazione di “durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”. In caso di mancata osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 recante la disciplina degli incarichi esterni, il pregiudizio per l’ente pubblico viene individuato nella “sovrapposizione delle funzioni”, posto che il consulente esterno si trova ad assolvere quelle stesse funzioni che ordinariamente sono assegnate agli uffici dell’Ente. Pertanto, accanto alla responsabilità degli amministratori che hanno approvato le delibere in contestazione (50 %), viene ritenuto responsabile, a titolo di concorso omissivo, nella causazione del fatto dannoso contestato anche il segretario comunale, per violazione del preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale.
Corte dei Conti, Sez. II App., 17/02/2015, n. 65   Secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 2, TUEL, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e, soprattutto, funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In tale prospettiva, ancorchè il legislatore abbia eliminato l’obbligatorietà del parere del Segretario generale, l’art. 97 del TUEL ha potenziato la posizione di garanzia del Segretario generale concernente la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, intestandogli precisi obblighi di protezione (collaborazione e assistenza nei confronti degli organi dell’ente) e di controllo (sovrintendenza e coordinamento nei confronti dei dirigenti ex art. 97 comma 4, TUEL), cosicchè la funzione di assistenza giuridico-amministrativa impone al Segretario comunale l’adozione di iniziative atte a orientare e mantenere l’azione amministrativa dell’ente nell’ambito dei canoni della legalità.
Corte dei Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., Sentenza, 09/07/2009, n. 473 Il Segretario (comunale o provinciale), ai sensi dell’art. 17 della L. n.127 del 1997 e, successivamente, dell’art. 97 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale; infatti, il TUEL ha assegnato al Segretario dell’ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati all’art. 97 del T.U. citato, le “funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” e quelle di “sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività”; pertanto non può dubitarsi del fatto che il Segretario comunale abbia il preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale; altrimenti opinando, potrebbe l’amministratore pubblico contare sull’inerzia o sul silenzio di chi è preposto per legge al controllo della legalità dell’azione amministrativa; e in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso omissivo colposo nella causazione del fatto dannoso contestato.
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