L’applicazione delle nuove regole per le assunzioni di giovani

Di Arturo Bianco – 

Comuni, province, città metropolitane ed enti locali possono, in misura più elevate rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, effettuare assunzioni di giovani nell’area dei funzionari con contratti di apprendistato e, addirittura per coloro che hanno completato il percorso di studi ma non sostenuta la tesi, di formazione e lavoro.

Questi contratti sono a tempo determinato fino a 36 mesi, ma devono essere trasformati in assunzioni a tempo indeterminato se le valutazioni sono state positive. Esse sono consentite fino a tutto il 2026.

I suoi elementi caratterizzanti sono stati così sintetizzati nel quaderno Anci n. 48: “i candidati possono non essere valutati esclusivamente su di un lungo elenco di materie (specifiche e trasversali) inserite di solito nei bandi di concorso, ma viceversa è possibile selezionare i candidati per le conoscenze specifiche possedute ed acquisite nel percorso universitario e di cui l’Amministrazione ha necessità, prevedendo un periodo di formazione per l’acquisizione di capacità e di competenze trasversali normative ed operative mediante una formazione on the job”.

Viene formulato il seguente suggerimento: sembra che la “nuova possibilità assunzionale sia maggiormente indicata per quei profili i cui contenuti rivestono carattere di alta innovatività e che risultano essere di difficile reperimento attraverso le ordinarie procedure concorsuali quali: data scientist, analisti big data, digitalizzazione dei processi, utilizzo di energie alternative, riqualificazione aree dismesse, gestione finanziamenti europei, transizione ecologica, servizi di mobilità alternativa”.

IL DETTATO NORMATIVO

Le disposizioni sono contenute nell’articolo 3 ter del d.l. n. 44/2023. Esse consentono alle PA di utilizzare fino al 10% delle capacità assunzionali e tale percentuale sale al 20%, e, comunque, per almeno una unità, per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane. Tali disposizioni sono state rese operative dal decreto attuativo dei ministri per la PA e per l’Università del 21 dicembre 2023.

Una chiave di volta di queste disposizioni è costituita dalla previsione per cui i giovani da assumere sono “individuati su base territoriale”. Il che è reso possibile per quelle effettuate con contratti di formazione e lavoro dalla stipula di una specifica convenzione con le Università, mentre per i contratti di apprendistato devono provvedere i bandi.

Per queste assunzioni, le prove concorsuali sono le seguenti: “una scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonchè una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze”, comprese quelle manageriali, comportamentali e le attitudini.

Il personale così assunto entra per espressa previsione legislativa nel calcolo del numero di dipendenti in servizio da confrontare con quelli presenti alla data del 31 dicembre 2018 ai fini dell’incremento del fondo per la contrattazione decentrata e delle risorse per le elevate qualificazioni di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

Il legislatore stabilisce testualmente al comma 4 che:  “I bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso”. Si deve ritenere che questa regola sia applicabile a tutti i concorsi pubblici.

I BANDI

Prima di effettuare queste assunzioni non è necessario dare corso alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. Gli oneri devono rientrare nelle capacità assunzionali a tempo indeterminato. In questa direzione vanno espressamente le norme.

Gli avvisi vanno pubblicati sul portale Inpa. Essi devono, ci ricorda l’Anci, contenere: “l’età massima prevista per l’accesso (nda il legislatore indica solamente 24 anni per gli studenti) ed il territorio di riferimento oltre ai requisiti stabiliti dal D.Lgs.165/2001; le competenze e la professionalità richiesta, ovvero: il livello di autonomia, le conoscenze tecniche trasversali e specifiche da possedere nonché le capacità, attitudini e motivazioni richieste dal profilo; i titoli e le esperienze valutabili; gli ambiti organizzativi in cui andranno ad essere collocati i vincitori delle selezioni; le competenze oggetto della procedura selettiva; il piano formativo riportante le competenze da acquisire ed accrescere”. Di conseguenza, “dovranno essere le Amministrazioni ad indicare nel bando, le ore contrattuali destinate alla formazione, le modalità di effettuazione e di valutazione del percorso formativo anche al fine della trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato”.

LE PROCEDURE

Nel merito delle procedure concorsuali, ci viene detto dall’Anci che queste procedure “prevedono l’espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale. La prova scritta, vertente sulle materie e competenze indicate negli avvisi di cui sopra quale oggetto di apposita valutazione, può consistere nella redazione di uno o più elaborati sintetici e/o in questionari a risposta multipla oppure in un mix tra le 3 diverse tipologie in relazione alle dimensioni da valutare. La prova orale è volta ad accertare (nda essenzialmente) il possesso delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali attitudinali inserite nel bando quali oggetto di valutazione”. 

Il dipendente assunto a tempo determinato nell’Area dei Funzionari è “comunque sottoposto ad un periodo di prova non superiore a 4 settimane di lavoro effettivo”.

LE CONVENZIONI 

Ci viene detto che “per l’individuazione di studenti da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, di età inferiore a 24 anni” occorre stipulare delle convenzioni con le università, convenzioni che devono stabilire “gli ambiti delle competenze e professionalità che .. si propongono di accrescere; il contesto produttivo ed organizzativo all’interno del quale si intendono collocare i soggetti selezionati all’esito della procedura concorsuale; la presenza, in seno alle commissioni esaminatrici, di almeno un docente dell’università stipulante, esperto nelle materie oggetto di concorso; l’attivazione di progetti di formazione universitaria e di corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l’accesso al mondo del lavoro pubblico, sulla base delle prospettive dei fabbisogni delle PA convenzionate, e quindi con riferimento alle esigenze derivanti dai programmi ed obiettivi che ciascun ente ha definito ed assegnato alla propria struttura; la formazione on the job a favore del personale reclutato, che ciascun ente può declinare in relazione alla propria situazione organizzativa; la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni convenzionate per la presentazione, agli studenti, delle possibilità occupazionali offerte dalle amministrazioni del territorio; la possibilità, per valorizzare la specificità territoriale delle regioni in cui è vigente il bilinguismo, di richiedere la necessaria conoscenza della lingua straniera prevista”.

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