L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere da cittadini privati tra “Codice dell’ambiente” e “Codice della strada”

Autore: Gaetano Alborino

Prime indicazioni delle Procure alla luce della nuova disciplina sanzionatoria introdotta dalla Legge n. 137/2023

Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introdotte dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105
È stata pubblicata in G.U. – Serie Generale 9 ottobre 2023, n. 236, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105.
Il decreto contiene disposizioni urgenti in materia di processo penale e civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
Tra le novità più importanti, in particolare per gli operatori di polizia ambientale, quelle introdotte dall’articolo 6-ter, che stabilisce:
1. «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a)    all’articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis»; 
b)    all’articolo 25-octies.1: 

  1. dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 512-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;
  2. al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»; 
  3. alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    all’articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»; 
b)    all’articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;

c)    all’articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Il nuovo reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti introdotto dall’articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge n. 105/2023
Dal 10 ottobre 2023, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio), bensì penalmente
«Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

Sanzioni penali, dunque, per gli abbandoni effettuati da chiunque, al pari di quelli effettuati da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell’articolo 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce:
«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:
a)    l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)    l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

La modifica sostanziale e procedurale sulla nuova disciplina sanzionatoria penale in materia di abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti, introdotta dall’articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge n. 105/2023, che eleva a reato condotte di privati cittadini nulla di più che incivili, ingolferà ulteriormente le udienze penali. 
Quest’ eventualità potrà essere in parte scongiurata solo se le polizie giudiziarie, responsabilmente e legittimamente, applicheranno le procedure estintive di cui agli articoli 318-bis e successivi, del d.lgs. n. 152/2006.
Non è scontato, tuttavia, che la sopra citata procedura estintiva possa anche in questo caso sortire l’effetto sperato, atteso l’obbligo per il trasgressore di pagare, ai sensi dell’articolo 318-quater, una somma non irrisoria, pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita dall’articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: 

  • €. 2.500,00 nel caso di rifiuti non pericolosi; 
  • €. 5.000,00 nel caso di rifiuti pericolosi.

L’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo continua a configurare un illecito amministrativo
Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (articolo 232-ter, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

È, altresì, vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (articolo 232-bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).
L’articolo 6-ter, decreto-legge n. 105/2023, ha lasciato invariato l’articolo 255, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006, che contiene la disciplina sanzionatoria amministrativa per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti prodotti da fumo. Esso, infatti, stabilisce:
«Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio».

All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, comprese, quindi, quelle di cui all’articolo 255, comma 1-bis, provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune (articolo 262, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 febbraio 2017 (G.U. Serie Generale n. 54 del 06-03-2017), disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.
Ai sensi dell’articolo 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonché per le altre finalità di cui all’articolo 232-bis.
Il restante 50% dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 255, comma 1-bis, è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e per la pulizia di caditoie e di tombini, nonché per le campagne di informazione su scala locale. 

Per la gestione delle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota al bilancio dello Stato, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno trattenendo quella di cui al restante 50% e dando conto dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione.
Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell’Ambiente ha la facoltà di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte nel contrasto agli abbandoni dei rifiuti suddetti.

L’abbandono e il deposito di rifiuti nel “Codice della Strada”
L’articolo 1, “Codice della Strada”, ricomprende anche la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
In riferimento agli atti vietati su tutte le strade (1) e sulle loro pertinenze (2), tra i quali si rinviene anche quelli relativi al deposito di rifiuti, si rinvia all’articolo 15, “Codice della Strada”:
«1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.
3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

L’abbandono di rifiuti posto in essere da soggetti privati tra “Codice dell’ambiente” e “Codice della strada”: primi orientamenti delle Procure
Ad affermare in modo chiaro e univoco un rapporto di specialità tra “Codice dell’ambiente” e “Codice della strada”, con la prevalenza di quest’ultimo relativamente agli abbandoni di rifiuti sulle strade, posti in essere da privati cittadini, dall’entrata in vigore della legge n. 137/2023, ad oggi sono già intervenute tre Procure.

1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, con la nota prot. n. 4105 del 24 novembre 2023, deposito incontrollati di rifiuti, ha peraltro evidenziato:
«Sicché, giova ripetere, se la condotta rientra nell’articolo 15 del “Codice della Strada”, per effetto del principio di specialità, non dovrà essere valutata come reato.
Inoltre, la norma, richiamando il concetto di abbandono e deposito purché incontrollato, esclude che possa essere considerato reato il posizionamento del rifiuto da parte del cittadino, senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata oppure il posizionamento del rifiuto non all’interno del cassonetto, ma vicino a questo, poiché in tal modo egli non voleva abbandonare il rifiuto sul terreno, tanto da averlo portato in un’area che egli sa essere destinata alla successiva raccolta».

2) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, in modo ancora più incisivo, con la nota prot. n. 12186 dell’11 novembre 2023, recante chiarimenti sulla nuova sanzione penale di cui all’articolo 255 del d.lgs. n. 152/2006, ha ribadito negli stessi termini la sussistenza del rapporto di specialità, puntualizzando:
«La legge n. 137/2023 di conversione del decreto-legge n. 105/2023, ha novellato l’articolo 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, prevedendo una nuova sanzione penale per la condotta di abbandono e/o deposito di rifiuti, in violazione degli articoli 192, comma 1 e 2; 226, comma 2; 231, comma 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006.
Ebbene, tale contravvenzione rientra certamente tra quelle estinguibili, ai sensi degli articoli 318-bis e ss. del citato decreto, e pertanto Arpa Puglia adeguerà il suo prontuario relativo alle prescrizioni da impartire ai contravventori, che poi saranno allegati alla direttiva di questo Ufficio riguardante la suddetta procedura di estinzione.
Si evidenzia, infine, la permanente efficacia delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 1, lett. f e f-bis), “Codice della Strada”. Quindi, le condotte, ivi descritte e sanzionate, di depositare rifiuti sulle strade e/o di gettare rifiuti dai veicoli, sono soggette solo a sanzione amministrativa ex articolo 9 della legge n. 689/1981, trattandosi di disposizioni speciali in relazione al luogo in cui vengono depositati (le strade come definite dall’articolo 2 del Codice della Strada) e/o al mezzo (veicoli ex articolo 46 e ss., Codice della Strada) dal quale sono gettati i rifiuti».

3) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con la nota prot. n. 2938 dell’11 dicembre 2023, recante chiarimenti operativi circa le modifiche al d.lgs. n. 152/2006, ha ulteriormente evidenziato: 
«In via di prima approssimazione, va notato come il legislatore abbia trasformato un illecito amministrativo abbastanza comune e assai diffuso nella vita quotidiana in una contravvenzione, se pur punita con la sola pena dell’ammenda, e quindi in un illecito penale, ma la condotta è rimasta la stessa.
Innanzi tutto, è facile constatare che la disposizione si applica, salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, disposizione questa che prevede la pena dell’arresto e/o dell’ammenda per i titolari di imprese che abbandonano i rifiuti.
Quindi, il primo esame da fare per inquadrare l’episodio è quello di natura soggettiva; invero, non vi è dubbio che la nuova previsione di reato sia rivolta a regolamentare soprattutto l’attività del singolo cittadino.

In secondo luogo, la condotta materiale è delineata con riferimento a preesistenti norme, sicché non ogni abbandono di rifiuti è ora reato, ma solo quello che si realizza in violazione delle norme espressamente richiamate e cioè: 
a)    l’articolo 192, commi e 2: divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque;
b)    l’articolo 226, comma 2: divieti per imballaggi secondari e terziari;
c)    l’articolo 231, commi 1 e 2: veicoli fuori uso.

Con riferimento alla prima ipotesi, preme ricordare che l’articolo 9 della legge n. 689/1981, dispone quanto segue: quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Questa regola (principio di specialità) è particolarmente importante perché riduce l’operatività della norma in argomento sia con riferimento all’articolo 232-bis (rifiuti di prodotti da fumo) che all’articolo 232-ter, d.lgs. n. 152/2006 (divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), che pertanto prevalgono.

Assai importante è anche l’articolo 15 del Codice della strada che prevede quanto segue:
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a), b), c), d), e), omissis;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.  

Sicché, giova ripetere, se la condotta rientra nell’articolo 15 del Codice della strada, per effetto del principio di specialità, non dovrà essere valutata come reato.
Inoltre, la norma richiamando il concetto di abbandono e deposito incontrollato (art. 192, co. 1), esclude che possa essere considerato reato il posizionamento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata oppure il posizionamento del rifiuto non all’interno del cassonetto, ma vicino a questo, poiché in tal modo egli non voleva abbandonare il rifiuto sul terreno, tanto da averlo portato in un’area che egli sa essere destinata alla successiva raccolta». 

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