La pubblicazione dei criteri di valutazione nei concorsi

di Luigi Fadda –

Dalla omessa pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte di concorso NON deriva l’invalidità dell’intera procedura concorsuale, in ossequio a quella consolidata giurisprudenza amministrativa che ritiene che la definizione dei criteri per di valutazione delle prove scritte non sia soggetta a una pubblicazione antecedente allo svolgimento delle prove medesime, avendo un simile adempimento il solo scopo di scongiurare il sospetto di favoritismi verso singoli candidati (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-07-2022, n. 9852).

Ciò che conta è, infatti, che venga garantita la trasparenza nell’espletamento della prova concorsuale, sicché sarà (soltanto) necessario che la determinazione e la verbalizzazione di tali criteri avvenga (al più tardi) prima che si proceda alla correzione delle prove scritte, vale dire in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 marzo 2015, n. 1411; id. 26 gennaio 2015, n. 325; id. VI, 3 marzo 2014, n. 990).

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La fissazione dei criteri anteriormente alle prove scritte appare, dunque, finalizzata a garantire la sola trasparenza e l’imparzialità della Commissione nella fase di correzione, anche ai fini di un’eventuale verifica ex post della correttezza e congruità delle operazioni valutative, essendo, infatti, gli interessati pienamente legittimati a richiederne all’amministrazione l’esibizione ai sensi della L. n. 241 del 1990, facoltà nel caso di specie non esercitata dal ricorrente in sede di relativa istanza.

Addirittura – secondo la giurisprudenza – è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2015, n. 325; id, V, 3 marzo 2014, n. 990).

Sotto un diverso profilo, inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto la pubblicazione dei criteri di valutazione NON sarebbe neppure necessaria per consentire ai candidati di poter meglio affinare la propria preparazione e calibrare le proprie risposte, orientandoli ex ante nello svolgimento delle prove concorsuali (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 243/2019).

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L’unica funzione svolta dalla prescrizione contenuta nel richiamato articolo 12 è, come detto, quella di garantire la trasparenza ed imparzialità nella fase di correzione e di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative; è dunque estranea alla sua ratio la funzione di orientamento ex ante dei candidati nello svolgimento delle prove concorsuali (cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 marso 2015, n. 1411).

Il Testo Unico trasparenza contiene una previsione che regola l’istituto dell’“accesso civico” e riguarda espressamente gli “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la cui violazione può comportare soltanto gli effetti specificamente ivi individuati da tale decreto, che, infatti, vi rinviene un “elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (in tal senso, l’art. 46).

L’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, in altri termini, fa riferimento in modo complessivo alle varie fasi del concorso, senza disciplinarne partitamente i tempi e le fasi di pubblicazione (anzi prevedendone l’aggiornamento solo per l’eventuale utilizzo della graduatoria per lo scorrimento dei non vincitori), per l’effetto non escludendo che la pubblicazione dei criteri, considerata anche la finalità meramente pubblicitaria di tale norma, possa avvenire anche una volta concluso il concorso.

Conseguentemente, anche in tale ottica, l’omessa pubblicazione non vale ad incidere sulla legittimità dell’operato della Commissione esaminatrice.

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