La mancanza della laurea e gli emolumenti eccessivi allo Staff del Sindaco, sono fonte di danno erariale nonostante le disposizioni del d.l.90/2014

La mancanza della laurea e gli emolumenti eccessivi allo Staff del Sindaco, sono fonte di danno erariale nonostante le disposizioni del d.l.90/2014

V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 21/11/2014)

A seguito delle modifiche introdotte dall’art.11 comma 4 del d.l.90/2014, attualmente l’art.90 TUEL al comma 3-bis dispone quanto segue “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Tale modifiche avevano introdotto due possibili concetti, uno relativo al mancato possesso del titolo di studio e il secondo riguardante la retribuzione anche equiparabile a quella dirigenziale, sulle quali si erano levati i primi commenti di sanatoria per tutti quei comuni che avessero proceduto in modo difforme. Ebbene, proprio a fronte di tali due parametri è recentemente intervenuta la sentenza n.155 del 18/11/2014 della Corte ei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, che qui di seguito si commenta.

IL FATTO

A fronte di un esposto della minoranza, era stato rilevato come un Comune avesse proceduto all’assunzione di un dipendente in Staff del Sindaco, ai sensi dell’art.90 TUEL, con data di assunzione 09/06/2011 fino al mandato elettivo del Sindaco, ovvero sino al 30/06/2016. L’inquadramento del dipendente avveniva quale “assistente direttivo attività organizzative e amministrative contabili” nella categoria D, posizione economica D1, mentre quale trattamento accessorio si chiariva che lo stesso era sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale ed era quantificato in € 45.000,00 annui lordi. Il dipendente, benché inquadrato nella categoria D, era privo del diploma di laurea.

LE CONTESTAZIONI DELLA PROCURA

La procura rilevava un sicuro profilo di danno erariale, in quanto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, sussisterebbe danno erariale nell’ipotesi di assunzione ad un impiego pubblico di una persona che non sia in possesso del titolo di studio richiesto per le mansioni cui venga adibita. In altri termini, secondo la procura, il danno erariale si riferiva all’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto un’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituirebbe, a detta dell’attrice, un danno a carico del bilancio dell’ente interessato, a prescindere dal fatto che gli emolumenti percepiti siano stati elargiti a fronte di prestazioni effettivamente svolte. In merito alla colpa grave, la procura conveniva in giudizio di responsabilità:

•Il Sindaco, in quanto lo stesso non poteva non sapere del requisito fondamentale del diploma di laurea del personale inquadrato nella categoria D;

•Alla Giunta Comunale che avevano votato colpevolmente, e all’unanimità, l’assunzione del citato dipendente e aver permesso che lo stesso occupasse un posto riservato ad un laureato e di aver a lui attribuito un importo massimo del salario forfettario paragonabile a quello di un dirigente;

•Il Capo Dipartimento Organizzazione per non avere correttamente operato una adeguata istruttoria da sottoporre alla Giunta Comunale;

•Il dirigente del Settore Personale, sia per il parere tecnico reso nella deliberazione di Giunta Comunale, sia a fronte della stipulazione del contratto individuale, nonostante fosse a lui attribuito il compito della stipulazione del contratto con voluta omissione della verifica del titolo di studio richiesto dalla normativa contrattuale.

LA DIFESA DEI CONVENUTI

Tra le note della difesa merita menzione le nuove disposizioni previste dall’art.90, comma 3-bis, TUEL come introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in questa occasione i convenuti Sindaco e Giunta Comunale affermavano che il Capo di Gabinetto non acquisirebbe lo status di dirigente e la titolarità di poteri autoritativi o a rilevanza esterna, poiché per la sua designazione non valgono gli stringenti requisiti di professionalità (titolo di studio compreso) e di procedura (previa selezione pubblica), previsti dall’art. 110 TUEL per la dirigenza a contratto. Considerata la rilevanza delle funzioni affidate al Capo di Gabinetto si comprende come gli atti amministrativi attuativi della deliberazione della Giunta e della previa designazione del Sindaco abbiano attribuito al dipendente un trattamento economico equiparato alla categoria D1 adeguato alle funzioni a lui attribuite. In merito, infine, alla quantificazione dell’emolumento onnicomprensivo, la fissazione del quantum deve legarsi coerentemente al rango delle funzioni svolte e al particolare impegno che grava sul Capo di Gabinetto, considerando, a tale riguardo, anche il maggior apporto lavorativo ragionevolmente connesso allo svolgimento di dette funzioni.

LA SENTENZA DEI GIUDICI CONTABILI

Il Collegio contabile rileva, in via preliminare, come l’assunzione non avrebbe potuto essere effettuata nella categoria D, posizione economica D1, ovvero in una posizione economica che non poteva rivestire il citato dipendente in quanto riservata a personale laureato in considerazione delle funzioni che gli si potevano attribuire secondo l’allegato A del CCNL sottoscritto in data 31.0.1999. Ora secondo il dettato contrattuale nazionale alla categoria D sono attribuite, ex CCNL, attività caratterizzate da conoscenze pluri-specialistiche con un grado di esperienza pluriennale che richiedono una base teorica acquisibile con un diploma di laurea. Va inoltre considerato che, in disparte alla preparazione di base, gli appartenenti alla categoria D sono tenuti a svolgere compiti di contenuto tecnico, gestionale o direttivo, con attribuzione di attività ad elevata complessità anche di tipo direttivo. Lo stesso CCNL in via esemplificativa riconduce alla predetta categoria profili professionali corrispondenti alle principali libere professioni che richiedono l’iscrizione ad un ordine professionale la cui ammissione è subordinata al conseguimento del diploma di laurea (ingegnere, architetto, farmacista, avvocato ecc…) in contrapposizione evidente con la categoria C per la quale il CCNL indica ad esempio altre libere professioni per accedere alle quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria (geometra, ragioniere) e altre figure professionali (educatore asili nido, maestra di scuola materna ecc…) per le quali non è necessaria la preparazione a livello universitario.

Secondo il Collegio contabile, ciò che rende illegittima la nomina non è, pertanto, da ricercare nella carenza di un particolare titolo di studio (che, come detto, risulta essere una condizione non indispensabile per l’incarico di Responsabile di Gabinetto), ma nel successivo inquadramento in una categoria professionale (categoria D) che presuppone, invece, un titolo di studio adeguato corrispondente alla laurea o a diploma equipollente. Inoltre, la condotta colposa dei convenuti si concretizza in una non motivata attribuzione al dipendente di un unico emolumento comprensivo dei compensi per gli straordinari, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione ai sensi dell’art. 90, terzo comma, TUEL, in una misura eccessiva ed esorbitante, per la quale giunge persino a darne una quantificazione in una cifra pari ad euro 45.000,00 annui, senza preoccuparsi di fornire alcuna motivazione sulle circostanze che inducevano a derogare per i prescelti la corresponsione di un trattamento accessorio previsto dal CCNL, e senza curarsi di fornire un qualsiasi criterio onde giustificare l’esatta quantificazione del compenso in una misura siffatta, sicuramente al di sopra di quanto avrebbe potuto aspirare il dipendente alla luce del titolo di studio in suo possesso.

Sulla base dei sopra indicati presupposti, il Collegio ritiene che il comportamento tenuto dai convenuti nella vicenda sia connotato da colpa grave. 

Dopo aver il Collegio contabile operato una riduzione del danno erariale, in riferimento in ogni caso alle concrete attività svolte dal Capo di Gabinetto, condanna tutti i convenuti citati dalla procura, assegnando al Sindaco il maggior apporto causale, in quanto particolarmente incisivo in tutta la vicenda, sia perché a lui spettata la designazione nominativa, sia per la determinazione puntuale ed irrevocabile dell’emolumento sostitutivo, condizionando l’autonomia della Giunta Comunale.

CONCLUSIONI

Appare particolarmente significativa la sentenza dei giudici contabili, emessa successivamente alle nuove norme del d.l.90/2014, per le quali le preoccupazioni evidenziate da parte della dottrina non hanno minimamente inciso, rientrando pur sempre nel danno erariale il conferimento di incarichi a personale privo dei requisiti del titolo di studio richiesto dal CCNL, e , inoltre, resta fonte di danno erariale l’attribuzione di emolumenti eccessivi qualora non adeguatamente motivati.

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