La foglia di fico dell’art. 183, comma 8 Tuel

tratto da leautonomie.it – qa cura di Matteo Barbero –

La foglia di fico dell’art. 183, comma 8 Tuel

L’art. 183, comma 8, del Tuel rappresenta, ad avviso di chi scrive, una delle norme più sopravvalutate del Tuel.

Essa recita che: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”. 

In pratica, tale previsione comporta che, in ogni determinazione di impegno di spesa, il responsabile attesti che i pagamenti che scaturiranno da quell’impegno siano coperti in termini di cassa, ovvero che, al momento della ricezione della fattura o documento equivalente, l’ente possa ordinare e il tesoriere effettuare il pagamento senza ritardi. 

Ma la realtà è ben diversa e in molti casi questa attestazione è un atto di fede, posto che di norma i responsabili di spesa non hanno né possono avere un’idea precisa della situazione di cassa dell’ente.

Se è corretto e sacrosanto dire che il tema della cassa deve interessare tutti i responsabili e non solo quello finanziario, questo dovrebbe però tradursi, da parte dei non finanziari, nella necessità di attivarsi per riscuotere tempestivamente le entrate accertate loro assegnate e nel contenere le spese all’interno degli stanziamenti di cassa. Ma spesso questi ultimi sono costruiti semplicemente sommando competenza e residui e anche quando non è così sono spesso aleatori. 

Pensiamo al caso più eclatante: i contributi a rendicontazione. Al netto dell’anticipo iniziale, tutti i successivi pagamenti devono essere anticipati dall’ente con cassa propria, che viene reintegrata a seguito della presentazione della rendicontazione. Quando (come accade di frequente) il rimborso arriva a distanza di mesi o anni dove fa a finire la programmazione di cassa? Che valore ha in questi casi l’attestazione ex art. 183, comma 8?

Niente più di quello di una foglia di fico per nascondere l’imbarazzante nudità della programmazione di cassa, oggi per di più stretta in un ginepraio di vincoli che la rendono quasi un esercizio di equilibrismo.

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