Il TAR Calabria in una recente pronuncia ha riferito il principio “tempus regit actum” alla disciplina vigente al momento di conclusione dell’atto

Nota a sentenza a cura dell’Avv. Simonetta Cipriani

La decisione di TAR Calabria sez. I, 29/3/2024 n. 513 segna un importante precedente circa l’ammissibilità di debiti per anticipazioni di liquidità alla massa passiva dell’OSL di un comune in dissesto

A seguito di dichiarazione di dissesto avvenuta con deliberazione consiliare del 29.7.2021 e della nomina dell’Organismo straordinario di liquidazione (O.S.L.) l’Amministrazione comunale presentava al predetto O.S.L. istanze di marzo e agosto 2022 di ammissione alla massa passiva relative ad altrettanti debiti per anticipazioni di liquidità contratte dall’ente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’O.S.L. formulava preavviso di diniego (ex art. 10-bis, l. 241/90), circa l’ammissione alla massa passiva del dissesto in relazione alle suddette istanze, sulla scorta della sopravvenienza normativa della legge finanziaria 2023 (all’art. 1, comma 789 L. 197/2022) che, modificando il d.lgs. 267/2000 (con l’art. 255, comma 10), aveva escluso dalle competenze dell’O.S.L., e dunque dalla massa passiva del dissesto, le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 34/2020.

Il Sindaco contestava l’applicabilità dello ius superveniens al caso di specie, anche in ragione del principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi sostenendo che, essendo la novella legislativa successiva alla dichiarazione di dissesto e alla presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva oggetto di causa, sarebbe stata inapplicabile al caso di specie.

Sosteneva il Comune che solo successivamente a tale disposizione gli enti locali sarebbero stati consapevoli del fatto che anche le anticipazioni di liquidità, oltre alle ordinarie anticipazioni di tesoreria, sarebbero state escluse dalla competenza O.S.L. ed il loro rimborso sarebbe rimasto a carico dell’amministrazione ordinaria e riequilibrata dell’ente.

Ciò sarebbe confermato dai principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 12.1.2022 per cui «la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione». 

Preliminarmente Il Tar calabrese ha precisato che la controversia atteneva non già direttamente ad un rapporto di credito-debito bensì alla legittimità dell’operato dell’O.S.L. che, per quanto di interesse, è sfociata nella determinazione se ammettere o meno una determinata posta alla massa passiva. Quindi il giudizio era stato correttamente incardinato dinanzi al giudice amministrativo, stante l’interesse pubblico al corretto operato dell’Organismo, e non andava sottoposto al giudice ordinario, per cui respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione invocato dal Comune ricorrente. 

Nel merito il TAR Calabria ha poi richiamato Consiglio di Stato, sez. IV, 2.10.2023 n. 8609 (e altre pronunce conformi precedenti) secondo cui: “Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio; consegue da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici”.

Il Comune infatti aveva chiesto l’ammissione alla massa passiva delle poste sopra menzionate con istanze dell’11.3.2022 e 3.8.2022 ma la delibera di non ammissione è stata adottata l’8.5.2023, ossia sotto il regime della nuova disposizione. Per questo il TAR ha rilevato che fosse stato correttamente ritenuto dall’O.S.L. non sussistere i presupposti per ammettere alla massa passiva i rapporti in questione.

Il nodo della questione si incentra sul momento in cui si pone concretamente l’alternativa se ammettere un credito alla massa passiva gestita dall’O.S.L. ovvero mantenerlo alla gestione ordinaria da ripianare nei diversi modi di legge, essendo del tutto ininfluente la data dell’istanza (per il suddetto principio del tempus regit actum che fa riferimento alla normativa vigente al momento della conclusione del procedimento) come pure della data di formazione dei rapporti da cui originano i crediti”, stante l’assenza di disposizioni transitorie stabilite dal legislatore a regolare la relativa fase.

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