Il rendiconto dell’esercizio 2023 e gli adempimenti successivi

Autore: Ennio Braccioni

L’approvazione consiliare
La seduta consiliare per la approvazione del rendiconto deve tenersi dopo l’avvenuto deposito, a disposizione dei consiglieri, della corrispondente proposta di deliberazione consiliare unitamente allo schema di rendiconto e tutta la documentazione relativa, assicurando ai consiglieri un periodo per l’esame della documentazione come risulta stabilito dal regolamento di contabilità. Questo periodo non può comunque essere inferiore a venti giorni: al riguardo si ricorda che secondo costante giurisprudenza il mancato rispetto di detto termine, sancito dalla disciplina legislativa e regolamentare, per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla Giunta e dei relativi allegati, integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del c.d. ius ad officium, con conseguente illegittimità della deliberazione consiliare (TAR Campania, Sez. I, sentenza 24 gennaio 2024 n. 631). Ciò perchè i consiglieri comunali devono essere posti nelle condizioni di svolgere, con la disponibilità dello spatium deliberandi che la legge conferisce loro, un esame congruo, effettivo e consapevole (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, sentenza n. 1546 del 5 novembre 2018).

Relativamente alla documentazione da depositarsi a disposizione dei consiglieri, è stato precisato che essa deve comprendere anche la relazione dell’organo di revisione, e che il ritardo della messa a disposizione dei consiglieri di tale relazione determina un vulnus alle prerogative consiliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare (TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza n.11588 del 9 novembre 2020).

Contestualmente al rendiconto, il consiglio comunale è tenuto ad approvare anche il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali (art. 227, comma 2-ter, del TUEL); questo documento – da non confondersi con il bilancio consolidato, che è previsto dall’art. 11-bis del d. lgs. n. 118/2011 e che dovrà essere approvato dal consiglio comunale entro il 30 settembre a norma dell’art. 151, comma 8, del TUEL – riguarda solamente gli enti, normalmente quelli di maggiori dimensioni, che hanno costituito degli “organismi strumentali”, secondo la definizione che di essi viene data dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 118/2011 (articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica: in pratica, si tratta delle “Istituzioni” previste dall’articolo 114, comma 2, del TUEL); detto in altri termini, sono tenuti a predisporre il rendiconto consolidato tutti i comuni – e solo quelli – nei quali esiste una o più Istituzioni, e da ciò deriva che il numero degli Enti interessati a tale adempimento è limitato.

Il rendiconto consolidato è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente (quali risultano dall’ordinario rendiconto della gestione) quelle dei suoi organismi strumentali (le Istituzioni appunto), ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Per la sua elaborazione non è previsto un modello particolare, ma va redatto sul “normale” modello del rendiconto (allegato 10); di esso però non vanno utilizzati tutti gli schemi, ma solamente quelli indicati nel comma 9 dell’art. 11 del d. lgs. n. 118/2011, ed allo stesso vanno allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g) del medesimo art. 11.

La approvazione consiliare del rendiconto non conclude le incombenze che fanno capo all’ufficio di ragioneria, in quanto l’ordinamento contabile prevede numerosi adempimenti da porre in essere a seguito della intervenuta approvazione consiliare; di seguito vengono sinteticamente riepilogati tali adempimenti.

Il ripiano del disavanzo
Qualora il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione, primo adempimento da porre obbligatoriamente in essere è il ripiano dello stesso che l’articolo 188, comma 1, del TUEL prescrive di effettuare immediatamente mediante applicazione all’esercizio in corso di gestione “contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto”: nella pratica a detto ripiano si provvede mediante adozione di una specifica delibera che il consiglio adotta nella stessa seduta di approvazione del rendiconto, subito dopo quella relativa alla approvazione del rendiconto stesso.
A tale proposito si ricorda che:

  • qualora il ripiano  risulti particolarmente gravoso per l’Ente se interamente applicato all’esercizio in corso, lo stesso può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente alla adozione di una delibera avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo;
  • la deliberazione che approva il piano di rientro deve contenere l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, e andrà allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante; il piano di rientro deve individuare i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio e deve essere corredato del parere dell’organo di revisione;
  • la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto, con ciò comportando tutte le conseguenze che l’ordinamento prevede per il caso di mancata approvazione, ivi compresa la applicazione della procedura, prevista dal comma 2 dell’articolo 141 del TUEL, che può sfociare nello scioglimento del consiglio comunale (articolo 227, comma 2-bis. del TUEL).

L’adeguamento delle previsioni
Fatto salvo l’obbligo del ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione primo adempimento cui l’Ente deve provvedere a seguito della approvazione consiliare del rendiconto è l’adeguamento delle previsioni di bilancio: infatti il comma 6-quater dell’articolo 227 del TUEL prevede espressamente che “contestualmente all’approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione”: anche in questo caso è da ritenere che la locuzione utilizzata dalla norma (“contestualmente”) vada intesa come “subito dopo” la seduta consiliare dedicata alla approvazione del rendiconto.

Tale adeguamento è prescritto in quanto gli importi del fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, dei residui attivi e passivi nonché del fondo pluriennale vincolato vengono definitivamente determinati solamente con il rendiconto, con conseguente necessità di modificare gli importi che per tali voci risultano previsti nel bilancio di previsione in quanto per gli stessi erano stati a suo tempo iscritti in bilancio degli importi presunti (salvo il caso, da ritenere eccezionale ma che in passato si è verificato, in cui il bilancio di previsione venga approvato successivamente alla approvazione del rendiconto).

Le spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali debbono essere elencate ogni anno in un apposito prospetto allegato al rendiconto: tale prospetto, conforme allo schema tipo  approvato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 gennaio 2012, deve essere pubblicato nel sito Internet dell’Ente entro dieci giorni dalla approvazione consiliare del rendiconto ed entro lo stesso termine deve essere inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti (articolo 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148).

L’invio alla BDAP
Entro trenta giorni, decorrenti dalla scadenza normativamente prevista per la approvazione del rendiconto (articolo 161, comma 4, del TUEL) deve essere inviata alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) la seguente documentazione, prevista dal decreto del M.E.F. del 12 maggio 2016:

  • il rendiconto, comprensivo degli allegati previsti dall’articolo 11, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011;
  • il “Piano degli indicatori di bilancio”, di cui all’articolo 18-bis del d. lgs. n. 118/2011 e D.M. 22 dicembre 2015;
  • dati contabili analitici (D.C.A.) del rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato, come dettagliati nell’articolo 3 del citato decreto del M.E.F. del 12 maggio 2016;

La pubblicazione nel sito Internet dell’Ente
Sempre entro il termine di trenta giorni (termine che stavolta decorre dalla data di approvazione consiliare del rendiconto: articolo 29, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) è obbligatorio disporre la pubblicazione nel sito Internet dell’Ente:

  • della versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli (art. 227, comma 6-bis, del TUEL);
  • dell’eventuale rendiconto consolidato, anch’esso comprensivo della gestione in capitoli (art. 227, comma 6-bis, del TUEL);
  • dei dati in forma sintetica, aggregata e semplificata relativi al rendiconto (art. 29, commi 1 e 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013), secondo gli schemi tipo approvati con D.M. 29 aprile 2016;
  • del “Piano degli indicatori di bilancio” (art. 18-bis del d. lgs. n. 118/2011), secondo gli schemi approvati con D.M. 22 dicembre 2015;
  • del rendiconto semplificato per il cittadino (art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 118/2011; art. 227, comma 6-bis, del TUEL).

L’invio alla Corte dei conti
Infine, entro il termine di  sessanta giorni decorrenti dalla approvazione consiliare il responsabile del procedimento di cui all’articolo 139, comma 2, del d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile) deve provvedere all’invio alla Sezione Regionale Giurisdizionale della Corte dei Conti sia del conto del Tesoriere che dei conti degli altri agenti contabili (art. 226, comma 1, e art. 233, comma 1, del TUEL n. 267/2000).

 

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