Giudizio di appello ed integrazione del contraddittorio

Giustizia amministrativa – Contraddittorio – Appello – Estensione della notifica a tutti i controinteressati

Il giudice di appello, che non ritenga il gravame manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, può disporre per la prima volta l’integrazione del contraddittorio.

La decisione de qua non preclude minimamente le facoltà e le eventuali scelte difensive dei controinteressati che, all’esito della vocatio in iudicium, possono pur sempre censurare motivatamente la preclusa partecipazione al procedimento di primo grado, seppure definito con sentenza di contenuto totalmente favorevole agli stessi, rivendicando una diversa lettura delle norme de quibus (1).

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, ordinanza del 15 luglio 2020, n. 4578.

Cons. Stato, sez. II, ord. 5 aprile 2024, n. 3126 – Pres. Saltelli, Est. Manzione

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