False dichiarazioni nella domanda di concorso

tratto da leautonomie.it – a cura di Nicola Niglio – 


Una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1723 del 21 febbraio 2024 ha dichiarato la legittimità del provvedimento con il quale un Ente locale ha annullato, in sede di autotutela, la nomina del vincitore di un concorso , che sia motivato con riferimento al fatto che l’interessato, in contrasto con quanto espressamente richiesto dal bando, a pena di esclusione ed anche con riferimento all’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, ha omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, di aver subito una condanna penale ex art. 444 c.p.p., con sentenza divenuta irrevocabile, a nulla rilevando che si tratti di una condanna non idonea a configurare una causa preclusiva alla costituzione del nuovo rapporto di pubblico impiego.

In particolare, la citata sentenza evidenzia che, nella specie, neppure si può predicare che l’obbligo dichiarativo doveva intendersi limitato esclusivamente alle condanne penali riportate nel Casellario Giudiziale. Infatti, come precisato dal Collegio di prima istanza, non giova richiamare l’art. 4 del d.lgs. 122/2018, in forza del quale è consentito non indicare nell’autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 le condanne penali per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale, trattandosi di una norma sopravvenuta i gravati atti di causa, stante il principio secondo cui la legittimità di un provvedimento deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto in essere al momento della sua emissione.

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal Comune di Statte con determinazione dirigenziale n. 783/2017, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale di due posti di Agente di Polizia Municipale, categoria ‘C’ (di cui uno riservato a favore di militari volontari in ferma breve o prefissata delle tre Forze Armati congedati senza demerito e a favore degli ufficiali di complemento in ferma triennale e degli ufficiali in ferma prefissati congedati senza demerito delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis del Bando di concorso) e veniva dichiarato, con determinazione dirigenziale del Comune di Statte , vincitore del concorso relativamente al posto non oggetto di riserva, seguita dalla stipula del contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2018, con decorrenza dal 1 aprile 2018.

Con successiva determinazione dirigenziale del Responsabile Settore ‘Polizia Municipale’ di Statte veniva comunicato al citato ricorrente l’annullamento in autotutela della nomina a vincitore del concorso, in quanto il concorrente “nonostante l’inequivocabile dettato del bando e dello schema di domanda a esso allegato (come resi disponibili ai potenziali candidati), consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 76 (inciso riportato in codesto schema di domanda)….l’interessato non ha dichiarato i citati carichi pendenti e ha sbarrato (e così dichiarandone la non ricorrenza nei di Lei confronti) la sezione dello schema di domanda relativo al servizio militare (punto n. 4 del ripetuto schema), attestando, altresì, mendacemente di non avere svolto il servizio militare.

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 1569 del 2019, respingeva il gravame, assumendo che la lex specialis espressamente e chiaramente vincolava, anche con riferimento all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’Amministrazione a incidere automaticamente sull’esito del concorso all’avvenuta verifica di una discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, in quanto il ricorrente aveva reso autodichiarazioni non veritiere in sede concorsuale, omettendo di dichiarare l’esistenza della condanna penale militare irrevocabile a suo carico per i reati di simulazione di infermità e truffa, e attestando mendacemente di non avere svolto il servizio militare.

Con atto di appello, il medesimo ricorrente ha impugnato la suddetta pronuncia innanzi al Consiglio di Stato.

Ciò premesso, dai fatti di causa è emerso che il ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato ‘ di non avere subito condanne penali, di non avere pendenti procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di ignorare la sottoposizione a procedimenti di cui sopra’ e ha cancellato tutte e quattro le ipotesi indicate nel Modello di domanda, così rappresentando al Comune una situazione diversa da quella reale, inerente alla prestazione del servizio militare e del servizio civile sostitutivo, omettendo, peraltro, di evidenziare l’avvenuto svolgimento del servizio militare nella Sezione ‘Titoli di servizio’ della domanda, nonché nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione medesima.

L’art. 6 del Bando di concorso, rubricato ‘Domanda di partecipazione’, così disponeva: “A pena di esclusione, il contenuto della domanda di partecipazione deve essere quello del modello allegato al presente bando, per esserne parte integrante ed essenziale e al quale si fa rinvio”.

Inoltre, L’art. 5 del Bando di concorso disponeva che “Questo Comune effettuerà, ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 71, idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, formulate dal candidato, ai sensi del testè menzionato decreto presidenziale. Le conseguenze di un’accertata eventuale violazione saranno quelle di cui, in particolare, all’art. 75 e all’art. 76 del ripetuto decreto presidenziale, oltre all’esclusione dal concorso ovvero alla cancellazione dalla graduatoria di merito ovvero allo scioglimento del contratto di lavoro.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Comune di State ha annullato in autotutela la nomina del vincitore del suindicato un concorso per posti di Agente della Polizia Locale, motivato con riferimento al fatto che l’interessato, in contrasto con quanto espressamente richiesto dal bando, a pena di esclusione ed anche con riferimento all’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, ha omesso di dichiarare, nella domanda di partecipazione, di aver subito una condanna penale ex art. 444 c.p.p., con sentenza divenuta irrevocabile, a nulla rilevando che si trattava di una condanna non idonea a configurare una causa preclusiva alla costituzione del nuovo rapporto di pubblico impiego.

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