Esecuzione anticipata del contratto d’appalto e revoca dell’aggiudicazione – La competenza è del giudice ordinario

 Con l’aggiudicazione, che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 è immediatamente efficace, si deve ritenere che abbia termine la fase pubblicistica del procedimento amministrativo di scelta del contraente e che, salvo il diverso caso dell’annullamento dell’aggiudicazione per vizi di legittimità del procedimento ovvero di revoca in senso stretto, per sopravvenute ragioni di opportunità che investono la procedura selettiva e che, evidentemente, palesano un vizio dell’aggiudicazione (di legittimità o di merito), il provvedimento dell’Amministrazione di rifiuto di addivenire alla stipula (a prescindere dal nomen iuris utilizzato, di “revoca”, “recesso” o “decadenza” dall’aggiudicazione), abbia vocazione privatistica, giacchè interveniente in un momento successivo alla conclusione del procedimento (ovvero all’aggiudica efficace) e per fatti di inadempimento (all’obbligo di correttezza e buona fede) che impingono nel comportamento successivamente tenuto dall’aggiudicatario.

Da ciò ne discende la competenza del giudice ordinario.

Tar Lazio, Roma, sez. II, S. 5919_2024 

 

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