Eliminare il tetto al salario accessorio? Da 7 anni potrebbero farlo i Ccnl

L’articolo 23, comma 1, del d.lgs 75/2017 consente alle parti sociali, quindi anche all’Aran, di eliminare il tetto posto dal successivo comma 2 del medesimo articolo. Infatti, si demanda alla contrattazione nazionale collettiva il compito di conseguire il “fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, prevedendo appunto che “la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione”. Il tetto, previsto dal comma 2, è efficace solo “nelle more” dell’armonizzazione: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.
Dal 2017 ad oggi, si sono realizzate due tornate di contrattazione nazionale collettiva. Nessuna di queste ha attuato, nemmeno lontanamente, le previsioni dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs 75/2017.
All’interessante intervista di Andrea Bassi al presidente dell’Aran «Nella Pa i premi sono fermi al 2016 Il tetto andrebbe eliminato per tutti», pubblicata su Il Messaggero del 2.4.2024, si sarebbe potuta aggiungere una domanda come questa: “posto che si è d’accordo sull’opportunità di eliminare il tetto per tutti, visto che la normativa assegna all’Aran ad ai sindacati il compito di armonizzare i trattamenti salariali e, così, eliminare per via contrattuale tale tetto, perchè in questi 7 anni nessun Ccnl lo ha previsto?”.

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