Artificioso frazionamento in otto lotti di un’unica prestazione. Violazione del Comune di Nardò

Quando una stazione appaltante fraziona un’unica prestazione in otto distinti affidamenti, tutti della stessa data, viene attuato un artificioso frazionamento, non ammesso dalla legge. Se non viene data a questa decisione alcuna motivazione o fornito alcun chiarimento, né su base oggettiva né temporale, s’incorre in violazione del Codice degli Appalti. E’ quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con atto del Presidente del 20 marzo 2024 a conclusione di una vigilanza nei confronti del Comune di Nardò, in provincia di Lecce.

 
 

L’istruttoria

“L’operato della stazione appaltante – scrive Anac – non si è conformato al divieto del frazionamento artificioso, con conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio”.
Fondata si è rivelata, quindi – scrive sempre l’Autorità – la criticità rilevata dal segnalante di violazione del divieto di frazionamento artificioso, atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato “in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria …”.
“Trattandosi di un’unica prestazione (affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale), difettavano i presupposti per l’affidamento diretto, in ragione del fatto che il complessivo importo, pari ad euro 161.405 relativo al valore degli otto affidamenti aggregati, ne superava la soglia prevista dalla legge, rientrando invece nella soglia prevista per la procedura negoziata senza bando”, motiva Anac.
“Pertanto, la stazione appaltante, al fine di modificare la soglia di applicazione della disciplina di affidamento e procedere con un affidamento diretto, ha posto in essere un frazionamento artificioso dell’appalto in questione, in assenza del quale sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Quest’ultima sarebbe dovuta avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti.

 
 

Conclusioni

Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito istituzionale e dare avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati.
La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con la normativa applicabile ratione temporis, in quanto si è proceduto ad aggiudicare i contratti con procedura meno competitiva di quella prevista per i contratti di importo superiore.
In tal modo, omettendo di pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione di cinque preventivi richiesti dalla norma, la stazione appaltante ha ristretto la concorrenza tra gli operatori economici.
A fronte dell’assenza di spiegazioni, l’unica ragione oggettiva rinvenibile nella scelta dell’amministrazione sembra essere, per l’appunto, il contenimento del valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto”.

 
 
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