07/02/2022 – Garante: Escluso l’accesso civico ai CV per verificare il possesso dei requisiti di un incaricato

Il caso sottoposto all’attenzione del Garante (link) riguarda l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, di curriculum e documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore (all. 1 del d.m. 11/4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro previste dall’art. 71, comma 11, del d. lgs. n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (e più specificamente riportate nell’allegato VII del citato decreto).

Il Garante accoglie le motivazioni del diniego opposto dall’Ente affermando che un eventuale riconoscimento dell’accesso civico generalizzato alla documentazione oggetto dell’istanza, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico potrebbe effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati un pregiudizio concreto alla protezione dei relativi dati personali.

Le ragioni risiedono nel fatto che la documentazione oggetto di accesso consta dei curricula e degli allegati comprendenti altri titoli dei soggetti controinteressati e contiene numerosi dati personali e dettagliate informazioni sull’attività svolta divisa per periodi temporali risalenti fino agli anni 1995-98 e in particolare su quella di tipo lavorativo prestata in diversi contesti nel corso degli anni.

Si tratta, quindi, non solo di dati identificativi, anagrafici, di residenza, di contatto (fra cui e-mail e numeri di telefono professionale e personale), nazionalità, codice fiscale e stato civile; ma anche di notizie di carattere professionale e privato che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione – in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi – può integrare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Il riferimento è alla dettagliata descrizione di tutte le esperienze professionali effettuate e dei lavori svolti con dettagli sull’inquadramento e funzioni assunte; delle società presso cui si è lavorato; dei contratti stipulati; degli interventi effettuati; dell’istruzione e della formazione ricevuta; delle competenze linguistiche e informatiche acquisite; delle competenze relazionali e organizzative; del tipo di patente posseduta; dell’adempimento degli obblighi alla leva; della partecipazioni a commissioni; della partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, nonché a convegni, seminari, fiere ed esposizioni, ecc., anche risalenti nel tempo.

Tenuto conto della varia tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, la relativa integrale ostensione determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò, anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Quanto alla richiesta del soggetto istante contenuta nell’istanza di riesame del provvedimento di diniego dell’accesso civico volta a ottenere l’ostensione della documentazione richiesta previo oscuramento di alcuni dati dei soggetti controinteressati ritenuti delicati quali ad esempio «data di nascita, numero di fax/e-mail», si evidenzia che tale accorgimento non è idoneo a modificare le considerazioni sopra effettuate in ordine alla sussistenza del limite contenuto nell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, in quanto i soggetti controinteressati rimarrebbero in ogni caso identificati.

A ciò si aggiunge che peraltro, nel caso in esame e per i motivi su esposti, le informazioni di dettaglio contenute nella documentazione richiesta impedirebbero di poter accordare finanche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 tramite oscuramento degli stessi dati identificativi dei soggetti controinteressati (nome e cognome), in quanto tale accorgimento non elimina del tutto la possibilità che i controinteressati siano identificati indirettamente tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta.

Per completezza, si ricorda che resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

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