Print Friendly, PDF & Email

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente socio di erogare ad una società pubblica, non più controllata dall’ente, risorse a titolo di contributo a fondo perduto ulteriori rispetto a quelle in origine deliberate.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 18/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 gennaio 2021, hanno precisato che l’art. 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016, stabilisce che in via generale le p.a. non possono sottoscrivere aumenti di capitale ed effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate che abbiamo registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiamo utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite, e che sono consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalle Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti che preveda il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.  I magistrati hanno evidenziato altresì che secondo l’art. 4, comma 2 del d.lgs. 175/2016, le p.a. possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività, tra cui quella di produzione di un servizio di interesse generale.

Secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi recentemente da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Lazio, del. nn. 66/2018 e 1/2019), il citato art. 14, comma 5, sancisce espressamente il cosiddetto “divieto di soccorso finanziario” quale forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite delle società in mano pubblica da parte dell’ente partecipante, relegando l’ammissibilità di “trasferimenti straordinari” ad ipotesi residuale percorribile a fronte di specifiche cautele aventi finalità di risanamento aziendale.

I magistrati contabili del Veneto hanno chiarito che nel caso, come quello di specie, in cui la partecipazione dell’ente divenga minoritaria, non potendo più l’ente garantire che l’accesso al servizio espletato avvenga alle condizioni che lo rendono “servizio d’interesse generale”, il venir meno del controllo pubblico determina la decadenza del titolo giuridico legittimante il permanere delle erogazioni, come “soccorso finanziario”, verso la società la cui partecipazione comunale sopravvenuta figuri di minoranza.

Leggi la Deliberazione

CC 18-2021 Veneto

Torna in alto